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Cittadinanza

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello “ius sanguinis” (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano; tuttavia è da tener presente che la madre cittadina trasmette la cittadinanza ai figli minori solo a partire dal 1.1.1948, per effetto di una specifica sentenza della Corte Costituzionale.

Attualmente, la cittadinanza italiana è regolata dalla legge n. 91 del 5.12.1992 che, a differenza della legge precedente, rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze, fatte salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.

 

MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA

Riconoscimento della cittadinanza italiana in Perù “iure sanguinis”

AVVISO ALL’UTENZA

Si ricorda all’utenza che per la sola ricezione delle istanze di riconoscimento di cittadinanza italiana per discendenza, c.d. jure sanguinis, ivi compreso il caso di figli maggiorenni di cittadini italiani già regolarmente iscritti, è abilitato un apposito sistema di gestione degli appuntamenti attraverso il portale della Farnesina “Prenot@mi”, raggiungibile al link https://prenotami.esteri.it/

L’Ambasciata d’Italia ricorda inoltre che la procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana è strettamente personale anche nella fase di prenotazione dell’appuntamento e non sono in ogni caso ammesse intermediazioni in qualsiasi della procedura svolta con questo Ufficio.

In particolare, si raccomanda l’utenza di non affidarsi ad Agenzie, Uffici di Traduzioni o Studi di Avvocati che offrono, a vario titolo, turni per la presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana jure. Si ricorda che, secondo la normativa italiana, la prenotazione dei menzionati turni e’ strettamente personale e non può essere oggetto di intermediazione, pena la cancellazione dell’eventuale turno ottenuto e le altre più gravi conseguenze previste dalla legislazione italiana.

Al riguardo, preme segnalare che lo “Studio CMT Abogados” nelle sue comunicazioni con l’utenza offre tale irregolare servizio nonostante varie richieste di chiarimenti rimaste inevase. Si raccomanda, pertanto, all’utenza di non affidarsi a tale Studio di Avvocati, nè evidentemente ad altri intermediari come sopra indicato, che promettono l’ottenimento di un appuntamento per la presentazione dei documenti di cittadinanza, onde evitare di incorrere nelle responsabilità sopra menzionate.

***

La cittadinanza italiana “iure sanguinis” viene riconosciuta a favore di chi ne fa specifica richiesta, nonchè dei propri figli minorenni.

La richiesta è personale, pertanto deve essere presentata dai diretti interessati.

Il riconoscimento del possesso della cittadinanza è subordinato alla dimostrazione, da parte dell’interessato, che i suoi ascendenti in linea retta abbiano mantenuto la cittadinanza italiana senza interruzione.

Dove Richiederla:

L’autorità competente ad effettuare il riconoscimento è determinata in base al luogo di residenza:

all’estero sarà l’Autorità consolare territorialmente competente (nel caso del Perù, l’Ambasciata di Lima),

In Italia invece, sarà il Comune di residenza.

DOCUMENTI RICHIESTI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA “IURE SANGUINIS”

PRIMA PARTE (Documenti del capostipite)

  • Atto di nascita  in originale del capostipite, completo di paternità e maternità.
  • Atto di matrimonio del capostipite.
  • Atto di nascita della coniuge del capostipite.
  • Atto di morte del capostipite e della coniuge.
  • Certificato rilasciato dalla Direzione Nazionale di Naturalizzazione peruviana (Av. España n. 700 Breña) dal quale risulti che il capostipite non si è naturalizzato peruviano.

SECONDA PARTE (relativi ai discendenti del capostipite)

  • Atto di nascita, di matrimonio e di nascita dei figli  minorenni dell’interessato.
  • Atto di nascita dei coniugi dei richiedenti (tradurre gli atti di nascita delle coniugi, se il matrimonio civile è stato celebrato prima del 27 aprile 1983, altrimenti basta allegare un atto di nascita semplice in lingua spagnola).
  • Atto di morte dei membri della famiglia che fossero deceduti.

COME DEVONO ESSERE PRODOTTI GLI ATTI DI STATO CIVILE PERUVIANI

Gli atti peruviani di stato civile sopra indicati, devono essere fotocopie recenti del Registro Civile o rilasciate dalla RENIEC (non dattiloscritte né manoscritte), richieste per uso all’estero nel Comune di rilascio o nella stessa RENIEC e tradotte in italiano da un traduttore ufficiale. Tali atti dovranno essere consegnati all’Ufficio Consolare. Sia gli atti come le traduzioni dovranno essere legalizzate dal Ministero degli Affari Esteri del Perù (Apostille).

È necessario compilare la “richiesta di trascrizione atti” (scaricarla qui).


IMPORTANTE

  • Non sono trascrivibili nei Registri di Stato Civile italiani gli atti di stato civile redatti all’estero prima dell’entrata in vigore del R.D. 15.11.1865, n. 2602 nonchè ai sensi dell’art. 51 del R.D. 1238/1939 del Regolamento dello Stato Civile.
  • I nomi, i cognomi, luogo e data di nascita e gli altri dati contenuti negli atti, dovranno essere minuziosamente controllati dagli interessati, affinchè non appaiano errori sugli atti stessi. Se del caso, dovranno essere effettuate le relative rettifiche giudiziarie o notarili. In caso contrario non verrà accettata la domanda.
  • I figli naturali dovranno essere riconosciuti da entrambi i genitori.
  • Gli atti iscritti d’ufficio dovranno riportare il riconoscimento di entrambi i genitori, se trattasi di figlio naturale, e di uno dei genitori, se trattasi di figlio legittimo. Nel caso che gli atti di stato civile fossero iscritti giudiziariamente, dovrà essere prodotta la relativa notifica del giudice al Comune d’iscrizione (“Oficio Transcriptorio“), contenente la trascrizione della sentenza che ne ordina l’iscrizione, debitamente legalizzata dal Ministero degli Affari Esteri del Perù e tradotta da un traduttore ufficiale.
  • Al momento della consegna degli atti di stato civile summenzionati, dovrà essere consegnata anche una scheda personale (scaricarla qui) di ogni cittadino italiano richiedente il riconoscimento, con l’apposizione di una fotografia del titolare. Nel compilare la scheda relativa a una persona deceduta, al posto della foto va iscritta la data del decesso. Le schede sono a disposizione degli interessati presso l’Ufficio Consolare di questa Rappresentanza.
  • Allegare, inoltre, un albero genealogico della famiglia in formato semplice.
  • Pagamento dei diritti consolari pari a Euro 300 in valuta locale (v. tariffe consolari) per il riconoscimento della cittadinanza italiana dei maggiori di 18 anni. Si tratta di contributo dovuto per la trattazione della pratica che è svincolato dall’esito dell’accertamento. La relativa marca consolare viene apposta alla ricevuta della domanda di riconoscimento della cittadinanza al momento della ricezione della pratica (compreso per pratiche incomplete) e non può essere rimborsata.

 

Concessione della cittadinanza italiana per matrimonio

Ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 91 del 5 febbraio 1992 come sostituito dall’articolo 11 della legge n. 94 del 15.07.2009, il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero, qualora, al momento dell’adozione del decreto di cui all’articolo 7, comma 1 della legge n.91 del 5 febbraio 1992, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

Questo periodo si dimezza in presenza di figli minori.

Fa eccezione alla procedura sopra descritta il caso della donna straniera coniugata con cittadino italiano prima del 27 aprile 1983 che, a norma di legge, può acquistare la cittadinanza italiana automaticamente (a condizione che non vi sia stata sentenza di divorzio o che il coniuge non sia deceduto prima del 27.04.1983). La richiedente, in tale caso, dovrà presentare l’atto di nascita in originale con traduzione in italiano, entrambi legalizzati o apostillati, a seconda se il Paese che ha emesso il documento aderisca o meno alla Convenzione dell’Aja, e il documento d’identità. Per la presentazione della domanda è necessario che l’atto di matrimonio, se è stato celebrato all’estero (ad esempio in Perù), sia stato trascritto in Italia. All’atto della presentazione dell’atto di nascita la richiedente dovrà corrispondere il pagamento di un contributo amministrativo pari a euro 300 in valuta locale (CLP).

NUOVO SISTEMA DI INOLTRO TELEMATICO DELLE DOMANDE DI NATURALIZZAZIONE PER MATRIMONIO

Dal 1 agosto 2015, le istanze di acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio, unitamente alla relativa documentazione da produrre a corredo, dovranno essere inviate al Ministero dell’Interno ESCLUSIVAMENTE in modalità telematica a cura degli interessati tramite il portale http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/servizi-online. Trattasi di un sito, esclusivamente in italiano, curato dal Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno.

ATTENZIONE:  Con riferimento al contesto peruviano, l’atto di  nascita e il certificato penale peruviani, con  le relative traduzioni, devono essere preventivamente apostillati, per poter essere allegati correttamente alla domanda on line.
Alla presentazione della domanda on line, inoltre, la coppia deve essere residente presso questa Circoscrizine Consolare, il coniuge italiano deve essere regolarmente iscritto AIRE, il matrimonio deve essere già registrato presso il Comune italiano di riferimento e il vincolo matrimoniale deve essere sussistente (non deve, cioè, essere intervenuta la morte di alcuno dei coniugi, nè lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere separazione personale tra i coniugi).

PROCEDURA OPERATIVA

Il richiedente dovrà registrarsi sul portale tramite la URL http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/servizi-online, creando il proprio nome utente e la propria password.

Effettuato il login dovrà accedere alla sezione CITTADINANZA contenente le seguenti funzionalità:

  • Gestione della domanda
  • Visualizza stato della domanda
  • Primo accesso alla domanda
  • Comunicazioni.

Selezionando il sottomenu’ “GESTIONE DOMANDA”,  il richiedente avrà la possibilità di inserire la propria istanza compilando uno dei quattro moduli a disposizione:

  • Modello A – Cittadini Stranieri residenti in Italia – Art. 5 richiesta per matrimonio con cittadino italiano.
  • Modello B – Cittadini Stranieri residenti in Italia – Art. 9 e/o Art. 16 – Richiesta per Residenza.
  • Modello AE – Cittadini Stranieri residenti all’Estero – Art. 5 richiesta per matrimonio con cittadino italiano.
  • Modello BE – Cittadini Stranieri residenti all’Estero – Art. 9 c. 1., lettera c.

L’utente dovrà compilare tutti i campi previsti dal modulo e caricare i quattro documenti obbligatori indicati dal Ministero dell’Interno per effettuare la richiesta di cittadinanza:

  1. Atto di nascita del Paese di origine, legalizzato o apostillato a seconda dei casi, e tradotto;
  2. Certificato penale del paese di origine e di eventuali paesi terzi di residenza a partire dai 14 anni di età, legalizzato e tradotto;
  3. ricevuta di versamento del contributo di 250 euro: il contributo obbligatorio può essere versato mediante bonifico bancario estero oppure tramite circuito Eurogiro (circuito esistente tra organizzazioni postali aderenti).
    Dati identificativi del conto che i richiedenti dovranno utilizzare per il versamento:

    • conto corrente postale intestato a “Ministero dell’Interno D.L.C.I. – Cittadinanza”   Causale del versamento obbligatoria : Nome, Cognome, “Naturalizzazione per matrimonio”.
    • Codice IBAN relativo al c/c medesimo : IT54D0760103200000000809020.
    • Codice BIC/SWIFT di Poste italiane:  per bonifici bancari esteri : BPPIITRRXXX  per bonifici Eurogiro : PIBPITRA.
    • Nome Banca Beneficiario: Poste Italiane Spa
    • Indirizzo banca beneficiario: Viale Europa 190, 00144 Roma
    • Indirizzo beneficiario: Piazza del Viminale 1, 00184 Roma
  4. Documento di riconoscimento.

L’utente potrà salvare, modificare, eliminare oppure inviare la domanda completata.
Una volta inviata la domanda, verrà generato un documento riepilogativo e la ricevuta di invio.
Le istanze inserite nel Portale ALI dagli utenti saranno visualizzate dalla Rappresentanza Diplomatica competente per territorio e una volta prese in carico potranno essere:

    • accettate;
    • accettate con riserva;
    • rifiutate.

L’utente riceverà sia sul proprio indirizzo di posta elettronica che sul profilo utente creato nel portale una comunicazione facente stato dell’accettazione o del rifiuto della domanda.
Nel caso in cui la domanda venga accettata con riserva, nella comunicazione inviata sarà indicato il documento da reinviare con specificazione delle motivazioni per le quali il nuovo invio viene richiesto.
Il nuovo invio dovrà essere effettuato dal richiedente sempre attraverso il portale e non consentirà di modificare i dati già inseriti.
Qualora il documento reinviato dal richiedente non venga ritenuto idoneo, la Rappresentanza Diplomatica richiederà all’utente di provvedere a un nuovo inoltro.
La data di invio del documento che completa la domanda sarà considerata quale data di “presentazione istanza” e pertanto il termine di 48 mesi per la conclusione del procedimento decorrerà dalla stessa.
Successivamente alla accettazione dell’istanza, la Rappresentanza Diplomatica procede alla convocazione del richiedente per l’identificazione dello stesso, la verifica e l’acquisizione ai propri atti della documentazione in originale già presentata per via telematica, nonché di ogni altro necessario documento.
La nuova procedura di presentazione della domanda di acquisito della cittadinanza e di taluni documenti per via telematica da parte dell’istante, non esime dall’acquisizione della documentazione prescritta dalla normativa vigente in conformità alle disposizioni in materia di legalizzazione/apostille e traduzione.

Per quanto concerne le domande di acquisto della cittadinanza per matrimonio, la documentazione da produrre è la seguente:

1. ATTO DI NASCITA COMPLETO DI TUTTE LE GENERALITÀ.

Il documento deve essere prodotto in copia conforme all’originale e deve contenere i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, paternità e maternità.

Esso deve essere debitamente legalizzato dall’Autorità diplomatico-consolare italiana presente nello Stato di formazione dell’atto, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle Convenzioni internazionali (apostille) o accordi ad hoc.  Si ricorda che in Perú l’atto di nascita deve essere apostillato.Nel caso in cui l’atto di nascita riporti annotazioni marginali relative al cambio delle generalità (nome, cognome), l’atto amministrativo o la sentenza che ha disposto tale cambio, debitamente legalizzato o apostillato e tradotto, dovrà essere anch’esso prodotto, in quanto parte integrante dell’atto di nascita.
La firma del traduttore deve sempre essere legalizzata dalla Rappresentanza o apostillata dalla competente Autorità nazionale.

2. CERTIFICATO PENALE

Il documento, la cui validità e’ pari a sei mesi dalla data del rilascio, deve essere completo di legalizzazione e/o apostille e traduzione come sopra specificato.
La firma del traduttore deve sempre essere legalizzata dalla Rappresentanza o apostillata dalla competente Autorità nazionale.

3. DICHIARAZIONE NOTARILE DI RESIDENZA

E’ necessario produrre una dichiarazione notarile giurata di residenza, apostillata o legalizzata a seconda dei casi e tradotta in lingua italiana.La firma del traduttore deve sempre essere legalizzata dalla Rappresentanza.

4. CERTIFICATO DI CITTADINANZA ITALIANA E DI STATO DI FAMIGLIA DEL CONIUGE

Deve essere richiesto all’Ufficio Stato Civile dell’Ambasciata d’Italia in Lima.

5. ESTRATTO PER RIASSUNTO DELL’ATTO DI MATRIMONIO

Deve essere richiesto a cura dell’interessato presso il Comune italiano nei cui registri il matrimonio è stato trascritto.

6. RICEVUTA DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI 250 EURO

Nota: nel caso in cui la documentazione indichi dati o generalità discordanti, occorre ottenerne la rettifica da parte dell’Autorità competente.

7. REQUISITO LINGUISTICO

La legge di conversione (in vigore dal 4 dicembre 2018) ha introdotto l’art. 9.1 alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, che prevede, quale condizione per il riconoscimento della cittadinanza ai sensi degli artt. 5 e 9 della suddetta legge, il possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue.

Per dimostrare tale conoscenza – richiesta al livello B1 del QCER – all’atto della presentazione dell’istanza i richiedenti sono tenuti ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all’estero, riconosciuto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

In alternativa, gli interessati sono tenuti a produrre apposita certificazione attestante il livello richiesto di conoscenza della lingua italiana, rilasciata da uno dei quattro enti certificatori riconosciuti dai citati Ministeri; si tratta dell’Università per stranieri di Perugia, dell’Universita’ per Stranieri di Siena, dell’Università di Roma Tre e della Società Dante Alighieri e della connesse reta nazionale ed internazionale di istituzioni ed enti convenzionati, rintracciabili nelle informazioni pubblicate sui siti dei medesimi Dicasteri ed enti certificatori.

Qualora il titolo di studio o la certificazione vengano rilasciati da un ente pubblico, i richiedenti dovranno autocertificarne il possesso, indicando gli estremi dell’atto, mentre se si tratta di un istituto paritario, ovvero di un ente privato, essi dovranno produrre copia autenticata.

Da tale specifico onere di attestazione, sono esclusi coloro che hanno sottoscritto l’accordo di integrazione, di cui all’articolo 4bis del d. lgs. n. 286/1998 e al D.P.R. n. 179/2011, e i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del medesimo d. lgs., i quali dovranno soltanto fornire, al momento della presentazione dell’istanza, gli estremi rispettivamente della sottoscrizione dell’accordo e del titolo di soggiorno in corso di validità, in quanto la legge già presuppone una valutazione della conoscenza della lingua italiana.

CONTATTI:   Per maggiori informazioni e casi particolari, si può inviare un’e-mail all’indirizzo: ambasciata.lima@esteri.it

ALCUNE MODIFICHE NORMATIVE – CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. N.113 DEL 4 OTTOBRE 2018

Riassuntivo delle principali leggi italiane relative alla cittadinanza ed i suoi effetti

1º GENNAIO 1948 – Costituzione della Repubblica italiana

Dalla data di entrata in vigore della Costituzione della Repubblica italiana, le donne italiane possono trasmettere la cittadinanza ai propri figli, sempre e quando non abbiano mai perso la cittadinanza italiana.

Legge n. 555 del 13.6.1912– Sulla cittadinanza italiana (G.U. n. 153 del 30.6.1912). Abrogata dalla legge n. 91/1992.

Principale legge sulla cittadinanza italiana:

  • è italiano il figlio di cittadino italiano;
  • il cittadino italiano trasmette la cittadinanza italiana alla coniuge automaticamente (fino al 27.4.1983);
  • la cittadina italiana che sposa un cittadino straniero che le trasmette la propria cittadinanza perde quella italiana.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 9.4.1975. (Riconobbe il diritto della donna al mantenimento della cittadinanza nel caso di acquisizione involontaria di altra cittadinanza per matrimonio).

Legge n. 151 del 19.5.1975 – Riforma del diritto di famiglia (G.U. n. 135 del 23.4.75), entrata in vigore il 21.9.1975. (Negli articoli nn. 25, 218 e 219 essa recepì le determinazioni della già citata sentenza n. 87/1975 e approntò un dispositivo di recupero della cittadinanza).

Alcuni punti importanti:

  • Da questa data le donne italiane non perdono più la cittadinanza italiana per matrimonio contratto con cittadino straniero che le trasmette la propria cittadinanza automaticamente.
  • Le donne coniugate con cittadino peruviano prima del 24.4.1975, perdono la cittadinanza italiana, ma la possono riacquistare.
  • Le donne italiane coniugate dopo il 24.4.1975 non perdono più la cittadinanza italiana in nessun caso.
  • Per riacquistare la cittadinanza italiana persa per matrimonio con cittadino straniero, basta sottoscrivere un atto di volontà in presenza di due testimoni di cittadinanza italiana. Chiedere informazioni presso l’Ufficio Consolare dell’Ambasciata e chiedere un appuntamento.
  • Le cittadine italiane che hanno riacquistato la cittadinanza italiana dopo il 24.4.1975, possono trasmetterla ai figli che erano MINORENNI alla data del 27.4.1983, nonché alla data del riacquisto, se quest’ultimo è stato effettuato dopo il 27.4.1983.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 28.1.1983. (Riconobbe la trasmissibilità della cittadinanza per via materna).

Legge n. 123 del 21.4.1983 – Disposizioni in materia di cittadinanza (G.U. n. 112 del 26.4.1983), entrata in vigore il 27.4.1983; abrogata dalla legge n. 91/1992. (Abolì l’automatismo nell’acquisizione della cittadinanza italiana per matrimonio, ribadì la facoltà della donna di trasmettere la cittadinanza ed introdusse l’obbligo di opzione per i doppi cittadini).

  • Da questa data, i cittadini italiani non trasmettono più la cittadinanza alle loro coniugi automaticamente Le vedove e/o divorziate prima del 27.4.1983, perdono la cittadinanza italiana.
  • Le vedove e/o divorziate dopo il 27.4.1983, NON perdono più la cittadinanza italiana, anche se acquisita per matrimonio.
  • Dal 27.4.1983, le donne possono trasmettere la cittadinanza italiana ai propri figli minori a tale data, (controllare le limitazioni).
  • Dal 27.4.1983, i coniugi di cittadini italiani (uomini o donne) possono naturalizzarsi italiani per matrimonio, presentando formale richiesta (della durata di circa 2 anni).
  • Se la cittadinanza italiana viene loro concessa, saranno considerati italiani dopo aver ottenuto il relativo Decreto del Ministro dell’Interno e di aver prestato giuramento. Il giorno successivo alla giuramento, sono considerati italiani a tutti gli effetti e deve essere trascritto in Italia in loro atto di nascita.

Legge n. 180 del 15.5.1986 – Modificazioni all’articolo 5 della legge 21.4.1983, n. 123 (G.U. n. 113 del 17.5.86), entrata in vigore il 18.5.1986; abrogata dalla legge n. 91/1992. (Estese il termine per l’opzione introdotta dalla legge n. 123/1983 fino all’entrata in vigore di una nuova legge organica sulla cittadinanza).

Parere del Consiglio di Stato n. 1060/90 del 7.11.90. (Vi veniva data definitiva risposta ad alcuni dubbi interpretativi originati dalle innovazioni legislative del 1983).

Circolare del Ministero dell’Interno n. K 28.1 dell’8.4.1991– Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano (v. G. Zampaglione, vol. III, pagg. 476-492).

Circolare del Ministero dell’Interno n. K 31.9 del 27.5.1991– Norme in materia di cittadinanza – Linee interpretative ed applicative.

Legge n. 91 del 5.2.1992 – Nuove norme sulla cittadinanza (G.U. n. 38 del 15.2.1992), entrata in vigore il 16.8.1992.

Circolari del Ministero dell’Interno n. K.60.1 dell’11.11.1992 e n. K 60.1 del 28.9.93, entrambi aventi ad oggetto: Legge 5.2.92, n.91 – Nuove norme in materia di cittadinanza – Linee interpretative.

D.P.R. n. 572 del 12.10.1993 – Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (G.U. n. 2 del 4.1.1994).

D.P.R. n. 362 del 18.4.1994 – Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana (G.U. n. 136 del 13.6.1994).

Circolare del Ministero dell’Interno n. K. 60.1 del 6.5.94 – Adempimenti connessi al D.P.R. n. 572/1993 (v. G. Zampaglione, vol. III, pagg. 476-492).

Parere del Consiglio di Stato n. 199/97 del 5.3.1997. (Si espresse per il mantenimento della cittadinanza italiana della donna coniugata con cittadino italiano e naturalizzata straniera in vigenza della legge n. 555 del 1912).



Approfondimenti
  • Il D.L.4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132 ha introdotto alcune novità in materia di cittadinanza.

    Si riportano di seguito i punti fondamentali:

    1. Naturalizzazioni

    - Importo

    L'importo del contributo dovuto al Ministero dell'Interno per le pratiche di riconoscimento della cittadinanza per naturalizzazione è confermato in € 250,00, ai sensi del novellato art. 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

    Detto importo deve essere corrisposto per tutte le istanze presentate a partire dal 5 ottobre 2018 (qualora l'utente abbia versato solo 200 euro, potrà essere effettuato un secondo pagamento pari a euro 50).

    - Requisiti linguistici

    La legge di conversione (in vigore dal 4 dicembre 2018) ha introdotto l'art. 9.1 alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, che prevede, quale condizione per il riconoscimento della cittadinanza ai sensi degli artt. 5 e 9 della suddetta legge, il possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue.

    L'accertamento di detto requisito va effettuato attraverso l'acquisizione di:

    · Un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario; ovvero

    · Una certificazione rilasciata da un ente certificatore.

    Al momento possono considerarsi sicuramente enti certificatori, appartenenti al sistema di certificazione unificato CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità):

    · L'Università per stranieri di Siena

    · L'Università per stranieri di Perugia

    · L'Università Roma Tre

    · La Società Dante Alighieri

    Potranno, pertanto, essere considerate valide ai sensi della norma citata le certificazioni di livello non inferiore a B1 rilasciate dai suddetti enti, eventualmente in regime di collaborazione con i locali Istituti italiani di cultura.

    - Termine procedimentale

    Il termine procedimentale per le istanze di naturalizzazione è stato elevato a 48 mesi dalla data di presentazione della domanda.

    2. Riconoscimenti “iure sanguinis”

    L'art. 14 comma 2 del D.L. n.113 citato è stato soppresso in fase di conversione in legge, pertanto il termine per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza “iure sanguinis” è da intendersi confermato in 730 giorni anche nei casi di istanze fondate su fatti occorsi prima del 1948.