1º GENNAIO 1948 - Costituzione della Repubblica italiana
Dalla data di entrata in vigore della Costituzione della Repubblica italiana, le donne italiane possono trasmettere la cittadinanza ai propri figli, sempre e quando non abbiano mai perso la cittadinanza italiana.
Legge n. 555 del 13.6.1912- Sulla cittadinanza italiana (G.U. n. 153 del 30.6.1912). Abrogata dalla legge n. 91/1992.
Principale legge sulla cittadinanza italiana:
- è italiano il figlio di cittadino italiano;
- il cittadino italiano trasmette la cittadinanza italiana alla coniuge automaticamente (fino al 27.4.1983);
- la cittadina italiana che sposa un cittadino straniero che le trasmette la propria cittadinanza perde quella italiana.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 9.4.1975. (Riconobbe il diritto della donna al mantenimento della cittadinanza nel caso di acquisizione involontaria di altra cittadinanza per matrimonio).
Legge n. 151 del 19.5.1975 - Riforma del diritto di famiglia (G.U. n. 135 del 23.4.75), entrata in vigore il 21.9.1975. (Negli articoli nn. 25, 218 e 219 essa recepì le determinazioni della già citata sentenza n. 87/1975 e approntò un dispositivo di recupero della cittadinanza).
Alcuni punti importanti:
- Da questa data le donne italiane non perdono più la cittadinanza italiana per matrimonio contratto con cittadino straniero che le trasmette la propria cittadinanza automaticamente.
- Le donne coniugate con cittadino peruviano prima del 24.4.1975, perdono la cittadinanza italiana, ma la possono riacquistare.
- Le donne italiane coniugate dopo il 24.4.1975 non perdono più la cittadinanza italiana in nessun caso.
- Per riacquistare la cittadinanza italiana persa per matrimonio con cittadino straniero, basta sottoscrivere un atto di volontà in presenza di due testimoni di cittadinanza italiana. Chiedere informazioni presso l’Ufficio Consolare dell’Ambasciata e chiedere un appuntamento.
- Le cittadine italiane che hanno riacquistato la cittadinanza italiana dopo il 24.4.1975, possono trasmetterla ai figli che erano MINORENNI alla data del 27.4.1983, nonché alla data del riacquisto, se quest’ultimo è stato effettuato dopo il 27.4.1983.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 28.1.1983. (Riconobbe la trasmissibilità della cittadinanza per via materna).
Legge n. 123 del 21.4.1983 - Disposizioni in materia di cittadinanza (G.U. n. 112 del 26.4.1983), entrata in vigore il 27.4.1983; abrogata dalla legge n. 91/1992. (Abolì l’automatismo nell’acquisizione della cittadinanza italiana per matrimonio, ribadì la facoltà della donna di trasmettere la cittadinanza ed introdusse l’obbligo di opzione per i doppi cittadini).
- Da questa data, i cittadini italiani non trasmettono più la cittadinanza alle loro coniugi automaticamente Le vedove e/o divorziate prima del 27.4.1983, perdono la cittadinanza italiana.
- Le vedove e/o divorziate dopo il 27.4.1983, NON perdono più la cittadinanza italiana, anche se acquisita per matrimonio.
- Dal 27.4.1983, le donne possono trasmettere la cittadinanza italiana ai propri figli minori a tale data, (controllare le limitazioni).
- Dal 27.4.1983, i coniugi di cittadini italiani (uomini o donne) possono naturalizzarsi italiani per matrimonio, presentando formale richiesta (della durata di circa 2 anni).
- Se la cittadinanza italiana viene loro concessa, saranno considerati italiani dopo aver ottenuto il relativo Decreto del Ministro dell’Interno e di aver prestato giuramento. Il giorno successivo alla giuramento, sono considerati italiani a tutti gli effetti e deve essere trascritto in Italia in loro atto di nascita.
Legge n. 180 del 15.5.1986 - Modificazioni all’articolo 5 della legge 21.4.1983, n. 123 (G.U. n. 113 del 17.5.86), entrata in vigore il 18.5.1986; abrogata dalla legge n. 91/1992. (Estese il termine per l’opzione introdotta dalla legge n. 123/1983 fino all’entrata in vigore di una nuova legge organica sulla cittadinanza).
Parere del Consiglio di Stato n. 1060/90 del 7.11.90. (Vi veniva data definitiva risposta ad alcuni dubbi interpretativi originati dalle innovazioni legislative del 1983).
Circolare del Ministero dell’Interno n. K 28.1 dell’8.4.1991- Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano (v. G. Zampaglione, vol. III, pagg. 476-492).
Circolare del Ministero dell’Interno n. K 31.9 del 27.5.1991- Norme in materia di cittadinanza - Linee interpretative ed applicative.
Legge n. 91 del 5.2.1992 - Nuove norme sulla cittadinanza (G.U. n. 38 del 15.2.1992), entrata in vigore il 16.8.1992.
Circolari del Ministero dell’Interno n. K.60.1 dell’11.11.1992 e n. K 60.1 del 28.9.93, entrambi aventi ad oggetto: Legge 5.2.92, n.91 - Nuove norme in materia di cittadinanza - Linee interpretative.
D.P.R. n. 572 del 12.10.1993 - Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (G.U. n. 2 del 4.1.1994).
D.P.R. n. 362 del 18.4.1994 - Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana (G.U. n. 136 del 13.6.1994).
Circolare del Ministero dell’Interno n. K. 60.1 del 6.5.94 - Adempimenti connessi al D.P.R. n. 572/1993 (v. G. Zampaglione, vol. III, pagg. 476-492).
Parere del Consiglio di Stato n. 199/97 del 5.3.1997. (Si espresse per il mantenimento della cittadinanza italiana della donna coniugata con cittadino italiano e naturalizzata straniera in vigenza della legge n. 555 del 1912).