AVVISO ALL'UTENZA
Si ricorda all’utenza che per la sola ricezione delle istanze di riconoscimento di cittadinanza italiana per discendenza, c.d. jure sanguinis, ivi compreso il caso di figli maggiorenni di cittadini italiani già regolarmente iscritti, è abilitato un apposito sistema di gestione degli appuntamenti attraverso il portale della Farnesina “Prenot@mi”, raggiungibile al link https://prenotami.esteri.it/
L'Ambasciata d'Italia ricorda inoltre che la procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana è strettamente personale anche nella fase di prenotazione dell’appuntamento e non sono in ogni caso ammesse intermediazioni in qualsiasi della procedura svolta con questo Ufficio.
In particolare, si raccomanda di diffidare di pratiche commerciali non corrette come quelle praticate dallo “Studio CMT Abogados” che propone, dietro corrispettivo, pratiche irregolari di prenotazione del servizio di prenotazione dell’appuntamento per la presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis.
In caso l’utenza si sia rivolta o intenda comunque rivolgersi a simili intermediari l’Ambasciata d’Italia a Lima declina qualsiasi responsabilità e si riserva come sempre ogni opportuna azione nei fori preposti.
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La cittadinanza italiana “iure sanguinis” viene riconosciuta a favore di chi ne fa specifica richiesta, nonchè dei propri figli minorenni.
La richiesta è personale, pertanto deve essere presentata dai diretti interessati.
Il riconoscimento del possesso della cittadinanza è subordinato alla dimostrazione, da parte dell'interessato, che i suoi ascendenti in linea retta abbiano mantenuto la cittadinanza italiana senza interruzione.
Dove Richiederla:
L'autorità competente ad effettuare il riconoscimento è determinata in base al luogo di residenza:
all'estero sarà l'Autorità consolare territorialmente competente (nel caso del Perù, l'Ambasciata di Lima),
In Italia invece, sarà il Comune di residenza.
DOCUMENTI RICHIESTI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA "IURE SANGUINIS"
PRIMA PARTE (Documenti del capostipite)
- Atto di nascita in originale del capostipite, completo di paternità e maternità.
- Atto di matrimonio del capostipite.
- Atto di nascita della coniuge del capostipite.
- Atto di morte del capostipite e della coniuge.
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Certificato rilasciato dalla Direzione Nazionale di Naturalizzazione peruviana (Av. España n. 700 Breña) dal quale risulti che il capostipite non si è naturalizzato peruviano.
SECONDA PARTE (relativi ai discendenti del capostipite)
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Atto di nascita, di matrimonio e di nascita dei figli minorenni dell’interessato.
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Atto di nascita dei coniugi dei richiedenti (tradurre gli atti di nascita delle coniugi, se il matrimonio civile è stato celebrato prima del 27 aprile 1983, altrimenti basta allegare un atto di nascita semplice in lingua spagnola).
- Atto di morte dei membri della famiglia che fossero deceduti.
COME DEVONO ESSERE PRODOTTI GLI ATTI DI STATO CIVILE PERUVIANI
Gli atti peruviani di stato civile sopra indicati, devono essere fotocopie recenti del Registro Civile o rilasciate dalla RENIEC (non dattiloscritte né manoscritte), richieste per uso all’estero nel Comune di rilascio o nella stessa RENIEC e tradotte in italiano da un traduttore ufficiale. Tali atti dovranno essere consegnati all’Ufficio Consolare. Sia gli atti come le traduzioni dovranno essere legalizzate dal Ministero degli Affari Esteri del Perù (Apostille).
È necessario compilare la "richiesta di trascrizione atti" (scaricarla qui).
IMPORTANTE
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Non sono trascrivibili nei Registri di Stato Civile italiani gli atti di stato civile redatti all’estero prima dell’entrata in vigore del R.D. 15.11.1865, n. 2602 nonchè ai sensi dell’art. 51 del R.D. 1238/1939 del Regolamento dello Stato Civile.
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I nomi, i cognomi, luogo e data di nascita e gli altri dati contenuti negli atti, dovranno essere minuziosamente controllati dagli interessati, affinchè non appaiano errori sugli atti stessi. Se del caso, dovranno essere effettuate le relative rettifiche giudiziarie o notarili. In caso contrario non verrà accettata la domanda.
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I figli naturali dovranno essere riconosciuti da entrambi i genitori.
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Gli atti iscritti d’ufficio dovranno riportare il riconoscimento di entrambi i genitori, se trattasi di figlio naturale, e di uno dei genitori, se trattasi di figlio legittimo. Nel caso che gli atti di stato civile fossero iscritti giudiziariamente, dovrà essere prodotta la relativa notifica del giudice al Comune d’iscrizione ("Oficio Transcriptorio"), contenente la trascrizione della sentenza che ne ordina l’iscrizione, debitamente legalizzata dal Ministero degli Affari Esteri del Perù e tradotta da un traduttore ufficiale.
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Al momento della consegna degli atti di stato civile summenzionati, dovrà essere consegnata anche una scheda personale (scaricarla qui) di ogni cittadino italiano richiedente il riconoscimento, con l’apposizione di una fotografia del titolare. Nel compilare la scheda relativa a una persona deceduta, al posto della foto va iscritta la data del decesso. Le schede sono a disposizione degli interessati presso l'Ufficio Consolare di questa Rappresentanza.
- Allegare, inoltre, un albero genealogico della famiglia in formato semplice.
- Pagamento dei diritti consolari pari a Euro 300 per il riconoscimento della cittadinanza italiana dei maggiori di 18 anni. Si tratta di contributo dovuto per la trattazione della pratica che è svincolato dall'esito dell'accertamento. La relativa marca consolare viene apposta alla ricevuta della domanda di riconoscimento della cittadinanza al momento della ricezione della pratica (compreso per pratiche incomplete) e non può essere rimborsata.