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Unioni civili tra persone dello stesso sesso

La legge 20 maggio 2016, n. 76 disciplina le unioni civili tra persone dello stesso sesso. L’Ambasciata d’Italia a Lima può costituire unioni civili, come Ufficio di stato civile, quando almeno una delle parti è cittadina italiana residente nella circoscrizione consolare ed iscritta all’AIRE, e purché non ostino le leggi del Paese ospitante.

Attenzione: Il Perù non riconosce le unioni civili o i matrimoni tra persone dello stesso sesso. Le unioni civili costituite presso l’Ambasciata producono effetti giuridici nell’ordinamento italiano e non hanno efficacia nel territorio peruviano.

 

CHI PUO’ RICHIEDERE L’UNIONE CIVILE:

  • Due persone maggiorenni dello stesso sesso.
  • Almeno una parte deve essere cittadina italiana residente nella circoscrizione e iscritta AIRE.
  • Non devono sussistere impedimenti di legge (vincolo coniugale o unione civile già esistente; parentela/affinità nei limiti di legge; condanna per omicidio del coniuge dell’altra parte).

 

DOCUMENTI PRINCIPALI

La documentazione da presentare varia in base a cittadinanza e residenza.

Per la parte italiana:

  • Documento d’identità italiano in corso di validità (passaporto o CIE).
  • L’Ufficio verifica d’ufficio cittadinanza, stato civile e residenza AIRE/Consolare; potrà richiedere integrazioni (es. estratti italiani).
  • In caso di doppia cittadinanza, dichiarazione dell’Autorità competente del Paese di cittadinanza attestante che, secondo la propria legge nazionale, non sussistono impedimenti a costituire un’unione civile (nulla osta/certificazione di stato libero), apostillata, tradotta in italiano e con traduzione pure apostillata.

Per la parte straniera (Perù o Paese terzo):

  • Documento d’identità valido.
  • Atto di nascita (apostillato e tradotto in italiano con traduzione pure apostillata).
  • Dichiarazione dell’Autorità competente del Paese di cittadinanza attestante che, secondo la propria legge nazionale, non sussistono impedimenti a costituire un’unione civile (nulla osta/certificazione di stato libero). N.B.: per ogni paese di cui si ha la cittadinanza.
  • Certificato di residenza (Certificato Domiciliario Notarial).

 

LINGUA E INTERPRETE

La procedura si svolge in lingua italiana. Se una parte non comprende pienamente l’italiano, è necessario un interprete qualificato, a cura e spese degli interessati. L’interprete non può fungere da testimone.

PROCEDURA E TEMPI

  1. Richiesta di costituzione

Le parti presentano congiuntamente la richiesta all’Ufficio consolare. L’Ufficiale di stato civile redige il processo verbale e avvia gli accertamenti sull’assenza di impedimenti.

  1. Verifiche

Le verifiche sono effettuate dall’Ufficiale entro 30 giorni dalla richiesta. Al termine, l’Ufficio comunica l’esito e concorda la data per la dichiarazione costitutiva.

  1. Dichiarazione costitutiva (celebrazione)

Nel giorno fissato, alla presenza dell’Ufficiale e di due testimoni, le parti rendono congiuntamente la dichiarazione di costituzione dell’unione civile. In questa sede possono:

  • scegliere un cognome comune per la durata dell’unione (uso non anagrafico; il cognome nei registri anagrafici non cambia);
  • scegliere il regime patrimoniale: in mancanza di diversa scelta, si applica la comunione dei beni; è possibile optare per la separazione.
  1. Termine di validità

La costituzione deve avvenire entro 180 giorni dalla conclusione delle verifiche; decorso tale termine, la richiesta perde efficacia e la procedura va ripetuta.

 

TRASCRIZIONE IN ITALIA

 L’unione civile costituita presso l’Ambasciata è iscritta/trascritta nei registri dello stato civile del Comune italiano di iscrizione AIRE della parte italiana.

 

COSTI E PRENOTAZIONI

Eventuali diritti consolari, utilizzo di sale e spese per traduzioni e interprete sono a carico degli interessati. Le informazioni operative (appuntamenti, modulistica e disponibilità) sono fornite dall’Ufficio su richiesta.

 

CONTATTI

Per informazioni e per avviare la procedura: cancconsolare.lima@esteri.it

 

Nota bene: La celebrazione in sede consolare è possibile salvo diversa disciplina locale. L’Ufficio, in presenza di ostacoli legali nel Paese ospitante o di impedimenti accertati, non può procedere.