TRASCRIZIONE ATTI DI NASCITA MINORI D’ETÀ
La legge di conversione N. 74/2025 di conversione del decreto-legge N. 36/2025 ha riformato la legge 5 febbraio 1992, n. 91, il cui nuovo testo integrale è disponibile al seguente link.
Pertanto, in base alla nuova legge n. 91 del 1992 è riconosciuto cittadino italiano iure sanguinis (dalla nascita):
- il minore nato in Italia in qualsiasi data da genitore italiano;
- il minore che ha esclusivamente la cittadinanza italiana, ossia che non ha né può avere nessun’altra cittadinanza;
- il minore che rientra in uno dei casi elencati nelle lettere a), a-bis), b), c) e d) dell’articolo 3-bis
- ISTANZE PERVENUTE ENTRO IL 27 MARZO 2025
Solo le domande di trascrizione di atti di nascita presentate prima del 27 marzo 2025 alle ore 23.59 ora italiana, corredate della necessaria documentazione, seguono la normativa precedente.
Per domande “presentate” si intende:
- Le istanze di trascrizione di atti di nascita consegnate allo sportello di Stato Civile.
In ogni altra circostanza, alle domande si applica la nuova normativa.
- ISTANZE PERVENUTE DAL 28 MARZO 2025
In base alle nuove disposizioni il minore nato all’estero da genitore/i italiano/i è cittadino italiano se:
- un genitore ha esclusivamente la cittadinanza italiana;
- un nonno/nonna ha al momento della nascita del minore – o aveva al momento della sua morte – esclusivamente la cittadinanza italiana;
- il minore non possiede e non può possedere un’altra cittadinanza (inclusi i casi di cittadinanza straniera trasmessa automaticamente o per nascita nel territorio straniero). IMPORTANTE: anche se i genitori decidono di non registrare il figlio per l’altra cittadinanza, il minore viene comunque considerato cittadino straniero se ha diritto a ottenerla automaticamente → in questo caso, la cittadinanza italiana non si trasmette.
- il genitore italiano è stato residente in Italia per almeno 2 anni continuativi dopo aver ottenuto la cittadinanza italiana e prima della data di nascita del figlio/a. Nota bene: non ha rilevanza la residenza in Italia prima dell’acquisto della cittadinanza italiana, né la residenza in Italia del genitore straniero.
Qualora non si rientri in una delle categorie sopra esposte, si raccomanda di leggere le informazioni alla pagina “Acquisto della Cittadinanza per “beneficio di legge” (figli minori nati all’estero)”.
REQUISITI NEL CASO DI REGISTRO DI FIGLI DI CITTADINO/I ESCLUSIVAMENTE ITALIANO/I AL MOMENTO DELLA NASCITA.
La modifica normativa, introdotta dalla legge 74/2025, che ha convertito con modifiche il decreto-legge n. 35/2025, determina che i figli di genitori esclusivamente italiani (al momento della loro nascita), sono italiani dalla nascita/jure sanguinis.
In questi casi, per registrare la nascita del figlio nei Registri di Stato Civile italiani, il genitore cittadino italiano residente in questa circoscrizione consolare e regolarmente iscritto all’AIRE dovrà prendere appuntamento tramite il Portale Prenot@mi, servizio Stato Civile – Nascite.
Il giorno dell’appuntamento dovrà presentare i seguenti documenti:
- Prova della prenotazione sul Portale Prenot@mi;
- Richiesta di trascrizione dell’atto di nascita del minore (per scaricare il modulo clicca qui);
- Scheda anagrafica personale del minore (per scaricare il modulo clicca qui);
- Atto di nascita del minore, munito di Apostille e di traduzione ufficiale italiana (a sua volta debitamente apostillata). Se il minore è nato in un altro paese, l’atto di nascita deve essere quello prodotto nel paese di nascita, non la trascrizione effettuata alla RENIEC;
- Copia del documento di identità del minore in corso di validità;
- Copia del passaporto italiano in corso di validità del genitore;
- Copia del carne de extranjería del genitore che trasmette la cittadinanza;
- Copia del DNI del genitore peruviano;
- Certificato di “no naturalización”, rilasciato da Migraciones Perú, munito di Apostille e di traduzione ufficiale all’italiano, a sua volta debitamente apostillata. Se ha risieduto per più di 3 anni in altri paesi al di fuori del Perù, dovrà presentare il certificato di “no naturalización” di ciascuno dei paesi, apostillati, tradotti all’italiano (con traduzione a sua volta apostillata);
- “Certificado notarial de residencia”, rilasciato da notaio peruviano, apostillato, tradotto all’italiano da traduttore ufficiale, traduzione a sua volta apostillata.
REGISTRO DI FIGLI CHE HANNO UN ASCENDENTE DI SECONDO GRADO ESCLUSIVAMENTE ITALIANO AL MOMENTO DELLA NASCITA
La modifica normativa, introdotta dalla Legge 74/2025, che ha convertito con modificazioni il Decreto-Legge n. 35/2025, stabilisce che i minori che abbiano un ascendente di secondo grado esclusivamente italiano (al momento della nascita) sono considerati italiani fin dalla nascita/jure sanguinis. È, tuttavia, essenziale che il genitore del minore sia già stato riconosciuto come cittadino italiano. In tali casi, per registrare la nascita del figlio presso lo Stato Civile italiano, il genitore italiano, residente in questa circoscrizione consolare e regolarmente iscritto all’AIRE, dovrà prendere appuntamento tramite il Portale Prenot@mi, servizio Stato Civile – Nascite.
Il giorno dell’appuntamento dovrà presentare i seguenti documenti:
- Prova della prenotazione sul Portale Prenot@mi;
- Richiesta di trascrizione dell’atto di nascita del minore (per scaricare il modulo clicca qui);
- Scheda anagrafica personale del minore (per scaricare il modulo clicca qui);
- Atto di nascita del minore, munito di Apostille e di traduzione ufficiale italiana (a sua volta debitamente apostillata). Se il minore è nato in un altro paese, l’atto di nascita deve essere quello prodotto nel paese di nascita, non la trascrizione effettuata alla RENIEC;
- Copia del documento di identità del minore in corso di validità;
- Copia del passaporto italiano in corso di validità del genitore;
- Copia del DNI di entrambi i genitori;
- Elenco di tutte le residenze in cui ha vissuto il nonno/nonna;
- Certificato di “no naturalización” di tutti i paesi in cui ha risieduto il nonno/nonna per più di 3 anni, munito di Apostille, tradotto all’italiano e traduzione a sua volta apostillato;
- “Certificado notarial de residencia”, rilasciato da notaio peruviano, apostillato, tradotto all’italiano da traduttore ufficiale, traduzione a sua volta apostillata.
REGISTRAZIONE DI FIGLI DI CITTADINO ITALIANO IN POSSESSO DI ALTRA CITTADINANZA E CHE HA RISIEDUTO IN ITALIA PER DUE ANNI CONSECUTIVI
La modifica normativa, introdotta dalla Legge 74/2025, che ha convertito con modificazioni il Decreto-Legge n. 35/2025, stabilisce che il figlio di genitore/i italiano/i, che possieda/no un’altra cittadinanza e che abbia/no risieduto in Italia per due anni consecutivi dopo l’acquisizione della cittadinanza italiana e prima della nascita del figlio, è considerato italiano fin dalla nascita/jure sanguinis. In tali casi, per registrare la nascita del figlio presso i Registri dello Stato Civile italiano, il genitore cittadino italiano, residente in questa circoscrizione consolare e regolarmente iscritto all’AIRE, dovrà prendere appuntamento tramite il Portale Prenot@mi, servizio Stato Civile – Nascite.
Il giorno dell’appuntamento dovrà presentare i seguenti documenti:
- Prova della prenotazione sul Portale Prenot@mi;
- Richiesta di trascrizione dell’atto di nascita del minore (per scaricare il modulo clicca qui);
- Scheda anagrafica personale del minore (per scaricare il modulo clicca qui);
- Atto di nascita del minore, munito di Apostille e di traduzione ufficiale italiana (a sua volta debitamente apostillata). Se il minore è nato in un altro paese, l’atto di nascita deve essere quello prodotto nel paese di nascita, non la trascrizione effettuata alla RENIEC;
- Copia del documento di identità del minore in corso di validità;
- Copia del passaporto italiano in corso di validità del genitore;
- Copia del DNI di entrambi i genitori;
- Certificato storico di residenza del genitore che ha risieduto in Italia, rilasciato dal Comune di riferimento in originale, se in formato digitale deve essere munito di codice QR;
- “Certificado notarial de residencia”, rilasciato da notaio peruviano, apostillato, tradotto all’italiano da traduttore ufficiale, traduzione a sua volta apostillata.