Riconoscimento in Italia delle sentenze straniere – Legge 31/5/1995, n. 218 di Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
La legge è entrata in vigore a partire del 1 settembre 1995, con l’eccezione degli articoli dal n. 64 al 71 in relazione alla validità delle sentenze e dei documenti stranieri, articoli che sono entrati in vigore il 31 dicembre 1996.
Documenti richiesti per il riconoscimento del divorzio straniero (peruviani) in Italia
– Sentenza di divorzio completa passata in giudicato apostillata e tradotta in italiano da traduttore ufficiale/certificato con traduzione a sua volta apostillata;
– Laddove la sentenza non contenga espressamente la formula del passato in giudicato, atto di matrimonio contenente l’annotazione a margine dello scioglimento del matrimonio (anche in questo caso l’atto va apostillato e tradotto da traduttore ufficiale e la traduzione va a sua volta apostillata).
– Si dovrà anche compilare la scheda Istanza per il riconoscimento della sentenza straniera di divorzio