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Stato Civile

L’Ufficio di Stato Civile della Cancelleria Consolare dell’Ambasciata d’Italia si occupa, come un Comune italiano, delle iscrizioni, annotazioni e tenuta dei quattro Registri di Stato Civile: cittadinanza, nascita, matrimonio e morte. Per ognuna di questi, l’Ufficio ha anche la competenza a rilasciare certificati dei documenti depositati agli atti che attestino appunto lo “stato civile” di ciascun individuo.

In particolare, l’Ufficio Consolare riceve gli atti emessi dalle Autorità straniere e li trasmette ai Comuni italiani per la trascrizione.

Requisiti necessari per avere il diritto di iscrivere gli atti di stato civile e/o ottenere i relativi certificati presso gli uffici di stato civile:

Il cittadino italiano che ha fissato la sua residenza all’estero, per poter registrare nascite, matrimoni o decessi (e ottenere i relativi certificati), deve prima iscriversi all’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero).

VARIAZIONI DI STATO CIVILE

NASCITA

Iscrizione della nascita dei figli minori di un cittadino italiano all’estero.

I figli di cittadini entrambi italiani o di almeno uno dei due genitori con cittadinanza italiana, anche se nati all’estero ed eventualmente in possesso di un’altra cittadinanza, sono cittadini italiani. Pertanto la loro nascita deve essere registrata in Italia.

Si consiglia vivamente di effettuare la iscrizione entro 1 mese dalla nascita, nell’interesse del minore.

Per effettuare la comunicazione di una nascita, bisogna presentarsi, previo appuntamento, all’Ufficio Consolare dell’Ambasciata d’Italia con i seguenti documenti:

  1. atto di nascita, originale tradotto in lingua italiana da un traduttore ufficiale/certificato. L’atto e la traduzione dovranno essere legalizzate (Apostille) dal Ministero degli Affari Esteri del Perù;
  2. documentazione comprovante la cittadinanza italiana di almeno uno dei genitori  (carta d’identità, passaporto italiano o certificato di cittadinanza italiana);
  3. copia semplice dell’atto di nascita del padre o madre che non è cittadino italiano;
  4. richiesta di trascrizione (visitare la pagina “moduli per pratiche di cittadini italiani“);
  5. scheda personale e fotocopia del DNI del minorenne.

MATRIMONIO 

Iscrizione in Italia del matrimonio all’estero di cittadini italiani:

Il matrimonio celebrato all’estero, per avere valore in Italia, deve essere trascritto presso il Comune italiano competente.

Il cittadino italiano regolarmente iscritto all’A.I.R.E. dovrà rivolgersi al Comune peruviano per sollecitare le pubblicazioni di matrimonio, e potrà poi contrarre matrimonio innanzi alle Autorità straniere competenti o presso l’Ufficio Consolare, in questo ultimo caso a condizione che le leggi locali non si oppongano.

Dopo aver contratto il matrimonio, l’interessato potrà presentare all’Ufficio Consolare, previo appuntamento:

  1. l’atto di matrimonio rilasciato dalle Autorità locali, in originale e tradotto in lingua italiana da un traduttore ufficiale/certificato;
  2. l’atto di matrimonio e traduzione dovranno essere legalizzate (Apostille) dal Ministero degli Affari Esteri del Perù;
  3. Richiesta trascrizione matrimonio;
  4. Scheda personale del cittadino italiano;
  5. copia del passaporto del cittadino italiano;
  6. copia del passaporto del coniuge peruviano;
  7. copia dell’atto di nascita del coniuge peruviano.

MORTE

Iscrizione in Italia del decesso di un cittadino italiano 

La morte di un cittadino italiano avvenuta all’estero deve essere trascritta in Italia.

I documenti necessari per registrare il decesso sono:

  • atto di morte originale tradotto in lingua italiana da un traduttore ufficiale/certificato. L’atto e la traduzione dovranno essere legalizzate (Apostille) dal Ministero degli Affari Esteri del Perù.

Gli atti dovranno essere consegnati all’Ufficio Consolare dell’Ambasciata, previo apposito appuntamento tramite il portale della Farnesina “Prenot@mi”. È necessario compilare la richiesta di trascrizione degli atti (scaricarla qui).

IMPORTANTE

Non possono essere trascritti nei Registri Civili Italiani gli atti di stato civile redatti all’estero prima della data del R.D. 15/11/1865 nº 2602 e ai sensi dell’articolo 51 del R.D. 1238/1939 del Regolamento dello Stato Civile.

I nomi, cognomi, luogo e data di nascita e altri dati indicati negli atti, dovranno essere accuratamente rivisti dagli interessati, al fine di verificare che non ci siano errori sui documenti. Nel caso in cui si verificassero degli errori si dovrà procedere obbligatoriamente alle correzioni giudiziali o notarili.

Caso contrario la richiesta non sarà accettata.

  • I figli naturali dovranno essere riconosciuti da entrambi i genitori.
  • Gli atti iscritti d’ufficio dovranno contenere il riconoscimento di entrambi i genitori, se si tratta di figlio naturale; e di uno dei genitori se si tratta di figlio legittimo.
  • In caso gli atti di stato civile fossero iscritti per ordine giudiziaria, si dovrà  allegare copia della sentenza dell’ordine di iscrizione debitamente legalizzata e tradotta in lingua italiana e fotocopia semplice.
  • Insieme alla consegna degli atti di stato civile sopra menzionati, si dovrà allegare una scheda personale  debitamente compilata da ogni cittadino italiano che sollecita la trascrizione e/o titolare dell’atto, inserendo una fotografia del titolare della scheda. Per la compilazione delle schede delle persone decedute, si dovrà indicare la data di morte nel posto destinato alla fotografía. Le schede sono anche a disposizione degli interessati presso l’Ufficio Consolare.


DIVORZI PERUVIANI – Riconoscimento in Italia delle sentenze straniere
Legge 31/5/1995, n. 218 di Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

La legge è entrata in vigore a partire del 1 settembre 1995, con l’eccezione degli articoli dal n. 64 al 71 in relazione alla validità delle sentenze e dei documenti stranieri, articoli che sono entrati in vigore il 31 dicembre 1996.

Documenti richiesti per il riconoscimento del divorzio straniero (peruviani) in Italia

– Sentenza di divorzio completa passata in giudicato apostillata e tradotta in italiano da traduttore ufficiale/certificato con traduzione a sua volta apostillata;

– Laddove la sentenza non contenga espressamente la formula del passato in giudicato, atto di matrimonio contenente l’annotazione a margine dello scioglimento del matrimonio (anche in questo caso l’atto va apostillato e tradotto da traduttore ufficiale e la traduzione va a sua volta apostillata).

– Si dovrà anche compilare la scheda Istanza per il riconoscimento della sentenza straniera di divorzio

MATRIMONIO IN PERÙ

Requisiti per un cittadino(a) italiano(a) per contrarre matrimonio con un cittadino(a) peruviano(a) in Perù

Richiedere presso il Comune di residenza in Italia:

  • atto di nascita, cittadinanza e residenza, contenente i nomi dei genitori;
  • stato libero;
  • i documenti sopra menzionati dovranno essere legalizzati in Italia dal Prefetto della provincia e dal Consolato peruviano competente in Italia.

In Perù, tali documenti dovranno essere tradotti in lingua italiana da un traduttore ufficiale/certificato e successivamente legalizzati (Apostille) dal Ministero degli Affari Esteri del Perù.

Per i cittadini italiani divorziati è necessario presentare la sentenza di divorzio, debitamente legalizzata dal Consolato peruviano competente in Italia e tradotto in lingua spagnola (stessa procedura per gli altri documenti indicati), e l’atto di matrimonio con la scritta del divorzio.

Una volta celebrato il matrimonio, dovrà iscriversi presso l’Ambasciata secondo le seguenti istruzioni:

Consegnare allo sportello dell’Ufficio Consolare:

  • Atto di matrimonio in originale tradotto in lingua italiana da un traduttore ufficiale. L’atto e la traduzione dovranno essere legalizzati (Apostille) dal Ministero degli Affari Esteri del Perù;
  • Atto di nascita del coniuge, per uso nazionale e senza traduzione.