La riforma della legge sulla cittadinanza ha modificato i requisiti per la trasmissione in favore dei figli minorenni di coloro che, sebbene cittadini italiani, siano nati all’estero. Attraverso una dichiarazione di volontà corredata della necessaria documentazione, il/i genitore/i italiano/i per nascita potrà quindi trasmettere la cittadinanza a titolo di “beneficio di legge”, che implica la valenza a partire dal giorno successivo alla presentazione della dichiarazione sottoscritta da entrambi i genitori, e non più “per nascita”.
Premessa
I figli minori di cittadini italiani per nascita, nati all’estero, non sono – in base alle modifiche normative – automaticamente cittadini italiani. La cittadinanza potrà essere acquisita mediante una dichiarazione da parte dei genitori o del tutore legale, secondo i requisiti previsti dalla legge. Il tal senso, si fa distinzione, in questo momento, fra:
- i figli minori di cittadini italiani per nascita nati dopo il 24 maggio 2025. In questo caso i genitori devono presentare la loro dichiarazione di volontà – corredata dalla documentazione completa e corretta – entro un anno dalla nascita (o dalla data in cui è stabilita la filiazione in caso di adozioni). seguendo la procedura sotto illustrata. (CASO 1)
 - i figli minori di cittadini italiani per nascita, minorenni alla data di entrata in vigore della legge (24 maggio 2025). In questo caso i genitori potranno presentare la loro dichiarazione di volontà – corredata dalla documentazione completa e corretta – entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2026 seguendo la procedura sotto illustrata. (CASO 2)
 
CASO 1 (art.4, comma 1-bis, lett. b) della Legge 91/1992) – figli nati dopo il 24 maggio 2025.
In tal caso, il minore deve possedere entrambi i seguenti requisiti:
- uno dei genitori è cittadino per nascita. Si escludono quindi i casi di cittadini per naturalizzazione ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 91/1992 o “per beneficio di legge” ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 ovvero per matrimonio ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 91/1992 o dell’articolo 10 della legge n. 555/1912 oppure per riacquisto ai sensi degli articoli 13 o 17 della legge n. 91/1992 ovvero iuris communicatione (art. 14 della legge n. 91/1992).
 - entrambi i genitori (incluso il genitore straniero) o il tutore presentano una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza entro un anno dalla nascita (o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione da cittadino italiano o in cui è decisa l’adozione da parte di cittadino italiano durante la minore età del figlio). In caso di riconoscimento della filiazione in tempi successivi da parte di genitori entrambi cittadini italiani per nascita, il termine di un anno decorrerà dal primo riconoscimento (perché già il primo riconoscimento comporta la trasmissione della cittadinanza). Se invece avviene prima il riconoscimento da parte di genitore straniero (o cittadino italiano non per nascita ma ad altro titolo), il termine di un anno sarà computato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore cittadino per nascita.
 
Procedimento:
È innanzitutto necessario prendere appuntamento tramite il portale Prenot@mi.
Il giorno dell’appuntamento (comunque entro un anno dalla nascita del minore) andrà presentata la seguente documentazione:
- Prova della prenotazione sul Portale Prenot@mi;
 - Richiesta di trascrizione dell’atto di nascita del minore (per scaricare il modulo clicca qui);
 - Due copie per ciascun genitore della “dichiarazione di volontà d’acquisto della cittadinanza italiana” presentata dai genitori o dal tutore di minore straniero, che dovrà essere pre-compilata, ma firmata e datata il giorno dell’appuntamento alla presenza del dipendente delegato all’esercizio delle funzioni di stato civile (per scaricare il modulo clicca qui);
 - Atto di nascita del minore, munito di apostille e di traduzione ufficiale italiana (a sua volta debitamente apostillata). Non si accetta la trascrizione in Perù di atti di nascita prodotti all’estero.
 - Scheda personale del figlio minore (per scaricare il modulo clicca qui);
 - Copia del documento di identità in corso di validità del minore;
 - Copia del passaporto italiano del genitore cittadino in corso di validità;
 - Copia del documento di identità in corso di validità del genitore peruviano;
 - Prova di residenza nella circoscrizione consolare del richiedente (“certificado notarial de residencia”) debitamente apostillato, con traduzione ufficiale in lingua italiana, a sua volta apostillata;
 - Comprovante del pagamento di 250 Euro a favore del Ministero dell’Interno, da effettuarsi prima dell’appuntamento mediante bonifico bancario, con eventuali spese a carico di chi dispone il bonifico, alle seguenti coordinate:
 
Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza
Istituto bancario: Poste Italiane S.p.A.
IBAN: IT54D0760103200000000809020
Causale del pagamento: Acquisto cittadinanza ex [art. 4 Legge 91 del 1992 oppure [art.1, comma 1-ter DL 36 del 2025] in nome di [nome e cognome del minore richiedente]
BIC / SWIFT CODE di Poste Italiane: BPPIITRRXXX
Le dichiarazioni dovranno essere rese presenzialmente presso l’Ufficio consolare davanti al dipendente delegato alle funzioni di Stato Civile.
Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto alla data in cui è presentata la dichiarazione del secondo genitore. Se la filiazione (anche adottiva) è stabilita nei confronti di una sola persona (o se l’altro genitore è deceduto), sarà sufficiente la dichiarazione di un solo genitore.
Nel caso di stabilimento della residenza legale del minore in Italia, la dichiarazione può essere presentata anche successivamente al termine di un anno dalla nascita, ma la residenza deve perdurare per almeno due anni continuativi dopo la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza presentata dai genitori.
Alla cittadinanza italiana acquistata nei modi sopra indicati l’interessato, una volta divenuto maggiorenne, può fare rinuncia, con la sola condizione che non si produca una condizione di apolidia.
CASO 2 (comma 1-ter dell’articolo 1 del decreto-legge n. 36/2025) – figli minorenni alla data del 23 maggio 2025
Questo caso si applica quando sussistono tutte le condizioni seguenti:
- persone minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione, cioè persone che non avevano compiuto il 18° anno di età al 24 maggio 2025;
 - figli di cittadini per nascita che si trovano nelle condizioni previste dalle lettere a), a-bis) e b) dell’articolo 3-bis della legge n. 91/1992. In altri termini, i genitori devono essere riconosciuti cittadini sulla base di domanda amministrativa o giudiziale presentata entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025 o sulla base di domanda presentata sulla base di appuntamento comunicato dall’Ufficio consolare o dal Comune entro la medesima data;
 - la dichiarazione dei genitori o del tutore deve essere presentata all’Ufficio consolare entro il 31 maggio 2026. Se l’interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovrà essere presentata da lui personalmente entro il medesimo termine.
 
In questo caso i minori dovranno essere registrati entro il 31 maggio 2026, secondo il medesimo procedimento (appuntamento sul Portale Prenot@mi) e presentando la stessa documentazione di cui al CASO 1, ossia:
Il giorno dell’appuntamento, e comunque entro il 31 maggio 2026, andrà presentata la seguente documentazione:
- Prova della prenotazione sul Portale Prenot@mi;
 - Richiesta di trascrizione dell’atto di nascita del minore (per scaricare il modulo clicca qui);
 - Due copie per ciascun genitore della “dichiarazione di volontà d’acquisto della cittadinanza italiana” presentata dai genitori o dal tutore di minore straniero, che dovrà essere pre-compilata, ma firmata e datata il giorno dell’appuntamento alla presenza del dipendente delegato all’esercizio delle funzioni di stato civile (per scaricare il modulo clicca qui);
 - Atto di nascita del minore, munito di apostille e di traduzione ufficiale italiana (a sua volta debitamente apostillata). Non si accetta la trascrizione in Perù di atti di nascita prodotti all’estero.
 - Scheda personale del figlio minore (per scaricare il modulo clicca qui);
 - Copia del documento di identità in corso di validità del minore;
 - Copia del passaporto italiano del genitore cittadino in corso di validità;
 - Copia del documento di identità in corso di validità del genitore peruviano;
 - Prova di residenza nella circoscrizione consolare del richiedente (“certificado notarial de residencia”) debitamente apostillato, con traduzione ufficiale in lingua italiana, a sua volta apostillata;
 - Comprovante del pagamento di 250 Euro a favore del Ministero dell’Interno, da effettuarsi prima dell’appuntamento mediante bonifico bancario, con eventuali spese a carico di chi dispone il bonifico, alle seguenti coordinate:
 
Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza
Istituto bancario: Poste Italiane S.p.A.
IBAN: IT54D0760103200000000809020
Causale del pagamento: Acquisto cittadinanza ex [art. 4 Legge 91 del 1992 oppure [art.1, comma 1-ter DL 36 del 2025] in nome di [nome e cognome del minore richiedente]
BIC / SWIFT CODE di Poste Italiane: BPPIITRRXXX
Le dichiarazioni dovranno essere rese presenzialmente presso l’Ufficio consolare davanti al dipendente delegato alle funzioni di Stato Civile.
Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto alla data in cui è presentata la dichiarazione del secondo genitore. Se la filiazione (anche adottiva) è stabilita nei confronti di una sola persona (o se l’altro genitore è deceduto), sarà sufficiente la dichiarazione di un solo genitore.
Alla cittadinanza italiana acquistata nei modi sopra indicati l’interessato, una volta divenuto maggiorenne, può fare rinuncia, con la sola condizione che non si produca una condizione di apolidia.