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Certificato di “non rinuncia”

NON RINUNCIA – PROCEDURE AMMINISTRATIVE AVVIATE PRESSO UN COMUNE

I peruviani residenti in Italia che hanno presentato la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis a un Comune italiano NON devono chiedere a questa Ambasciata il rilascio di un Certificato/Dichiarazione di Non Rinuncia.

Questa richiesta viene fatta esclusivamente via PEC (posta elettronica certificata, all’indirizzo amb.lima@cert.esteri.it) dal Comune italiano al Consolato.

La risposta del Consolato al Comune avviene sempre e solo via PEC, purché questa sia stata correttamente formulata e inviata.

SI PREGA DI NON INVIARE E-MAIL O TELEFONARE ALL’ AMBASCIATA.

L’interessato dovrà rivolgersi direttamente al Comune italiano di residenza in caso di richieste di aggiornamento.

 

NON RINUNCIA – PROCEDURA DI CITTADINANZA AVVIATA IN AMBITO GIUDIZIALE

Si informa che l’ATTESTAZIONE DI NON RINUNCIA per uso in ambito giudiziale viene rilasciata ai difensori muniti di procura esclusivamente per ogni singolo istante maggiorenne (i minori risultano inclusi nelle attestazioni dei rispettivi genitori e pertanto NON DEVONO SOLLECITARNE IL RILASCIO).

Il rilascio della predetta attestazione è subordinato al previo pagamento della tariffa consolare pari ad Euro 50,00 tramite bonifico bancario al conto corrente Scotiabank intestato a Embajada de Italia CC: 000-1263200 CI: 009-170-000001263200-26. La tassa viene pagata esclusivamente in SOLES e l’importo viene convertito in base al tasso di cambio consolare in vigore nel trimestre di riferimento. Si prega verificare il valore in Soles cliccando qui.

La ricevuta di pagamento della tariffa consolare DEVE TASSATIVAMENTE riportare l’indicazione delle generalità del richiedente e il riferimento all’art. 66N (Es. CAUSALE: “NOME COGNOME RICHIEDENTE + NNR 66N”).

Al fine di procedere all’emissione dell’attestazione in questione, si prega voler far pervenire allo Scrivente Settore Cittadinanza – tramite PEC (amb.lima@cert.esteri.it) per ogni singolo nominativo (richiedente maggiorenne) IN UN UNICO FILE (pdf), la seguente documentazione:

  • Procura;
  • Ricevuta di pagamento della tariffa consolare con indicazione delle generalità del richiedente e con il riferimento all’art. 66N (Es. CAUSALE: “NOME COGNOME RICHIEDENTE + NNR 66N”);
  • Albero genealogico completo: dal dante causa nato in Italia, agli ascendenti fino al richiedente (nome e cognome, data e luogo di nascita).

LE RICHIESTE PRIVE DI ELEMENTI ESSENZIALI E/O CHE NON RISPETTANO LE ISTRUZIONI FORNITE E/O NON INCLUDONO LA RICEVUTA DI PAGAMENTO CON L’IMPORTO DELLA TARIFFA CONSOLARE CORRETTA NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE. 

SI PREGA DI NON EFFETTUARE I PAGAMENTI RELATIVI ALLE RICHIESTE AVANZATE NELL’ULTIMA SETTIMANA DI CIASCUN TRIMESTRE (GENNAIO A MARZO, ECC) INCLUDENDO ANCHE IL FINE SETTIMANA PRECEDENTE, IN ATTESA DEI RELATIVI AGGIORNAMENTI DELLE TARIFFE CONSOLARI, ONDE EVITARE SUCCESSIVE RICHIESTE DI INTEGRAZIONE DELLA TARIFFA. 

Le richieste complete e corrette pervenute a cavallo tra la fine del trimestre in corso e l’inizio del successivo, nel corso dei 30 giorni di trattazione, POSSONO ESSERE SOGGETTE AL PAGAMENTO DELLA DIFFERENZA DELLA NUOVA TASSA DOVUTA IN CONFORMITÀ AL TASSO DI RAGGUAGLIO IN VIGORE NEL NUOVO TRIMESTRE IN CORSO.

Si precisa, inoltre, che i termini per l’emissione di suddette attestazioni è di 30 giorni, qualora la richiesta risulti COMPLETA e CORRETTA.