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Cittadinanza

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello “ius sanguinis” (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano; tuttavia è da tener presente che la madre cittadina trasmette la cittadinanza ai figli minori solo a partire dal 1.1.1948, per effetto di una specifica sentenza della Corte Costituzionale.

Attualmente, la cittadinanza italiana è regolata dalla legge n. 91 del 5.12.1992 che, a differenza della legge precedente, rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze, fatte salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.

MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA

Riconoscimento della cittadinanza italiana in Perù “iure sanguinis”

AVVISO ALL’UTENZA

Si ricorda all’utenza che per la sola ricezione delle istanze di riconoscimento di cittadinanza italiana per discendenza, c.d. jure sanguinis, ivi compreso il caso di figli maggiorenni di cittadini italiani già regolarmente iscritti, è abilitato un apposito sistema di gestione degli appuntamenti attraverso il portale della Farnesina “Prenot@mi”, raggiungibile al link https://prenotami.esteri.it/

L’Ambasciata d’Italia ricorda inoltre che la procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana è strettamente personale anche nella fase di prenotazione dell’appuntamento e non sono in ogni caso ammesse intermediazioni in qualsiasi fase della procedura svolta con questo Ufficio. Al riguardo, si invita l’utenza a scaricare, compilare e sottoscrivere il modulo di segnalazione di intermediazione, che dovra’ essere obbligatoriamente presentato il giorno dell’appuntamento.

In particolare, si raccomanda l’utenza di non affidarsi ad Agenzie, Uffici di Traduzioni o Studi di Avvocati che offrono, a vario titolo, turni per la presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis. Si ricorda che, secondo la normativa italiana, la prenotazione dei menzionati turni e’ strettamente personale e non può essere oggetto di intermediazione, pena la cancellazione dell’eventuale turno ottenuto e le altre più gravi conseguenze previste dalla legislazione italiana.

Al riguardo, preme segnalare che lo “Studio CMT Abogados” nelle sue comunicazioni con l’utenza offre tale irregolare servizio nonostante varie richieste di chiarimenti rimaste inevase. Si raccomanda, pertanto, all’utenza di non affidarsi a tale Studio di Avvocati, nè evidentemente ad altri intermediari come sopra indicato, che promettono l’ottenimento di un appuntamento per la presentazione dei documenti di cittadinanza, onde evitare di incorrere nelle responsabilità sopra menzionate.

***

La cittadinanza italiana “iure sanguinis” viene riconosciuta a favore di chi ne fa specifica richiesta, nonchè dei propri figli minorenni.

La richiesta è personale, pertanto deve essere presentata dai diretti interessati.

Il riconoscimento del possesso della cittadinanza è subordinato alla dimostrazione, da parte dell’interessato, che i suoi ascendenti in linea retta abbiano mantenuto la cittadinanza italiana senza interruzione.

Dove Richiederla:

L’autorità competente ad effettuare il riconoscimento è determinata in base al luogo di residenza:

  • all’estero sarà l’Autorità consolare territorialmente competente (nel caso del Perù, l’Ambasciata di Lima),
  • In Italia invece, sarà il Comune di residenza.

DOCUMENTI RICHIESTI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA “IURE SANGUINIS”

PRIMA PARTE (Documenti del capostipite)

  • Atto di nascita in originale del capostipite, completo di paternità e maternità.
  • Atto di matrimonio del capostipite.
  • Atto di nascita della coniuge del capostipite.
  • Atto di morte del capostipite e della coniuge.
  • Certificato rilasciato dalla Direzione Nazionale di Naturalizzazione peruviana (Av. España n. 700 Breña) / Superintendencia Nacional de Migraciones – MIGRACIONES dal quale risulti che il capostipite non si è naturalizzato peruviano.

SECONDA PARTE (relativi ai discendenti del capostipite)

  • Atto di nascita, di matrimonio e di nascita dei figli minorenni dell’interessato.
  • Atto di nascita dei coniugi dei richiedenti (tradurre gli atti di nascita delle coniugi, se il matrimonio civile è stato celebrato prima del 27 aprile 1983, altrimenti basta allegare un atto di nascita semplice in lingua spagnola).
  • Atto di morte dei membri della famiglia che fossero deceduti.

COME DEVONO ESSERE PRODOTTI GLI ATTI DI STATO CIVILE PERUVIANI

Gli atti peruviani di stato civile sopra indicati, devono essere fotocopie recenti del Registro Civile o rilasciate dalla RENIEC (non dattiloscritte né manoscritte), richieste per uso all’estero nel Comune di rilascio o nella stessa RENIEC e tradotte in italiano da un traduttore abilitato. Tali atti dovranno essere consegnati all’Ufficio Consolare. Sia gli atti come le traduzioni dovranno essere obbligatoriamente legalizzate dal Ministero degli Affari Esteri del Perù (Apostille).

E’ necessario che la citata documentazione sia accompagnata dalla relativa modulistica per la trascrizione dei diversi atti, debitamente compilata e firmata dall’interessato (scarica qui).


IMPORTANTE

  • I nomi, i cognomi, luogo e data di nascita e gli altri dati contenuti negli atti, dovranno essere minuziosamente controllati dagli interessati, affinchè non appaiano errori sugli atti stessi. Se del caso, dovranno essere effettuate le relative rettifiche giudiziarie o notarili. In caso contrario non verrà accettata la domanda.
  • Gli atti iscritti d’ufficio dovranno riportare il riconoscimento di entrambi i genitori, se trattasi di figlio naturale, e di uno dei genitori, se trattasi di figlio legittimo. Nel caso che gli atti di stato civile fossero iscritti giudiziariamente, dovrà essere prodotta la relativa notifica del giudice al Comune d’iscrizione (“Oficio Transcriptorio“), contenente la trascrizione della sentenza che ne ordina l’iscrizione, debitamente legalizzata dal Ministero degli Affari Esteri del Perù e tradotta da un traduttore ufficiale.
  • Al momento della consegna degli atti di stato civile summenzionati, dovrà essere consegnata anche una scheda personale (scarica qui) di ogni cittadino italiano richiedente il riconoscimento, con l’apposizione di una fotografia del titolare. Nel compilare la scheda relativa a una persona deceduta, al posto della foto va iscritta la data del decesso. Le schede sono a disposizione degli interessati presso l’Ufficio Consolare di questa Rappresentanza.
  • Allegare, inoltre, un albero genealogico della famiglia in formato semplice.
  • Pagamento dei diritti consolari pari a Euro 600 (a decorrere dal 1 gennaio 2025) in valuta locale (S/ 2,403 – v. diritti consolari) per il riconoscimento della cittadinanza italiana dei maggiori di 18 anni. Si tratta di contributo dovuto per la trattazione della pratica che è svincolato dall’esito dell’accertamento. La relativa marca consolare viene apposta alla ricevuta della domanda di riconoscimento della cittadinanza al momento della ricezione della pratica (compreso per pratiche incomplete) e non può essere rimborsata.

Certificato di mancata rinuncia (Non rinuncia)

Dichiarazioni di non rinuncia alla cittadinanza italiana in base all’art.1 della legge 91/92 e alla Circolare k.28 .1 del Ministero dell’Interno

Le persone con cittadinanza peruviana, residenti regolarmente fuori dal Perù e che hanno avviato l’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presso il Comune italiano oppure la rappresentanza diplomatica/consolare di residenza, NON devono sollecitare a questo Consolato l’emissione del Certificato di Mancata Rinuncia/Non Rinuncia.

Tale richiesta deve essere effettuata direttamente dal Comune italiano oppure dall’autorità diplomatica/consolare di residenza a questo Consolato, esclusivamente via PEC.

La risposta ai Comuni di questa rappresentanza diplomático- consolare avviene, via PEC al servizio di stato civile competente, nei termini di legge se la richiesta è stata correttamente formulata nell’interesse di straniero effettivamente residente sul suolo nazionale, salvo al riguardo ogni controllo previsto dalla normativa.

Concessione della cittadinanza italiana per matrimonio

1. CENNI NORMATIVI

In conformità alla normativa in vigore, che richiede la conoscenza della lingua italiana, le informazioni relative alla cittadinanza per matrimonio vengono fornite in italiano.

Coloro che richiedono la cittadinanza italiana per matrimonio o unione civile devono essere a conoscenza dei doveri nei confronti della Repubblica italiana, primi fra tutti l’adesione ai valori nazionali e l’irreprensibilità della condotta.

L’acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero o apolide che abbia contratto matrimonio con cittadino italiano a partire dal 27 aprile 1983 è attualmente regolato dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 91 (artt. 5, 6, 7 e 8) e successive modifiche.

Le richieste di cittadinanza italiana possono essere presentate anche da parte del cittadino o della cittadina stranieri che hanno costituito un’unione civile con cittadino/a italiano/a trascritta nei registri dello stato civile del Comune italiano (D. Lgs. 5, 6 e 7/ 2017).

Il coniuge/parte dell’unione civile straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, come spiegato nelle sezioni successive.

Riferimenti normativi:

  • Legge n. 123/1983
  • Legge n. 91/1992 e DPR n. 572/1993 e n. 362/1994
  • Legge n. 94/2009
  • Legge n. 76/2016 e D.Lgs. n. 5, 6 e 7/2017
  • L. n. 113/2018 e Legge n. 132/2018
  • L. n. 130/2020 e Legge n. 173/2020

2. REQUISITI PER LA RICHIESTA DELLA CITTADINANZA

  • Residenza nella circoscrizione consolare:
    • Il richiedente dovrà indirizzare la domanda alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per la sua residenza, esclusivamente attraverso l’apposito applicativo informatico (vedi oltre: Punto 4, Procedura, Fase 1 – Registrazione e inserimento istanza).
    • Il coniuge/parte dell’unione civile di nazionalità italiana deve essere residente e regolarmente iscritto all’Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) della circoscrizione consolare di competenza e convivente allo stesso indirizzo del richiedente la cittadinanza. In caso contrario, dovrà essere fornita da entrambi i coniugi documentazione comprovante la motivazione (es. lavoro, scolarità dei figli, cure mediche o altro), che determina o ha determinato la necessità del domicilio disgiunto.
  • Termini di presentazione:
    • La domanda può essere presentata tre anni dopo la celebrazione del matrimonio/unione civile, se il coniuge è cittadino italiano iure sanguinis, cioè dalla nascita. Se il coniuge italiano ha acquisito la cittadinanza successivamente al matrimonio (ad es. per residenza in Italia), i tre anni decorrono dalla data della naturalizzazione del coniuge. I tre anni vengono ridotti a un anno e mezzo in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
  • Trascrizione e validità del matrimonio/unione civile:
    • Se avvenuto all’estero, deve essere stato precedentemente trascritto presso un Comune in Italia.
    • Il vincolo di coniugio/unione civile deve rimanere valido e stabile fino all’adozione del provvedimento di concessione della cittadinanza. Al fine del conferimento della cittadinanza italiana, alla data di adozione del decreto non deve essere intervenuto lo scioglimento del matrimonio/unione civile per separazione personale o divorzio. Invece, il decesso del coniuge dopo la presentazione della domanda di cittadinanza non comporta la decadenza dal beneficio.
  • Situazione penale:
    • Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie italiane per reati per i quali sia prevista una pena superiore a tre anni di reclusione.
    • Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie straniere ad una pena superiore ad un anno per reati non politici.
    • Assenza di condanne per delitti contro la personalità dello Stato e di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica.
  • Conoscenza della lingua italiana non inferiore a livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER)
  • Pagamento delle tasse e percezioni indicate nelle sezioni Documenti e Costi

 

3. DOCUMENTI NECESSARI PER LA RICHIESTA DI CITTADINANZA

  1. Estratto dell’atto di nascita o equivalente: in originale, rilasciato possibilmente da non oltre sei mesi dal Paese in cui si è nati, completo di tutte le generalità (incluse paternità e maternità), debitamente legalizzato/apostillato e tradotto in lingua italiana.
  2. Certificato Penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza (a partire dai 14 anni d’età) – tranne l’Italia – e dei Paesi di cui si possiede la cittadinanza, in originale, rilasciato da non oltre sei mesi prima della presentazione della domanda, debitamente legalizzato/apostillato e tradotto in lingua italiana. Il richiedente è esonerato dal presentare il certificato penale del Paese di origine solo se lo ha lasciato prima del compimento dei 14 anni e non ne ha conservato la cittadinanza.
  3. Ricevuta del versamento del contributo di euro 250,00 a favore del Ministero dell’Interno, con le modalità indicate nella sezione “Costi”.
    *Si consiglia di effettuare il pagamento una volta in possesso di tutti i documenti richiesti, incluso il certificato che attesta la conoscenza della lingua italiana livello B1.
  4. Ricevuta del pagamento della marca da bollo telematica di Euro 16 ed estremi.
  5. Documento di identità: fotocopia del passaporto oppure della carta di identità estera in corso di validità (pagine con i dati personali, fotografia, date di rilascio e scadenza).
  6. Copia dell’atto di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei matrimonio
    • Da richiedere al competente Comune italiano in cui l’atto risulta trascritto, possibilmente rilasciato da non oltre sei mesi.

    NOTA BENE: Qualora il richiedente sia un cittadino UE, potrà avvalersi dell’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.

  7. Certificato di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER).  Le certificazioni ammesse sono esclusivamente le seguenti:
      • PLIDA della Società Dante Alighieri
      • CertIt dell’Università Roma Tre
      • CILS dell’Università per stranieri di Siena
      • CELI dell’Università per stranieri di Perugia
      • Co.L dell’Università per stranieri di Reggio Calabria
      • Altre certificazioni provenienti dai suddetti Enti o da altre istituzioni non sono idonee e non potranno essere accettate.
  • Non sono, invece, tenuti alla presentazione del titolo di conoscenza della lingua italiana:
      • Gli stranieri (anche se residenti all’estero) che abbiano sottoscritto l’Accordo di integrazione di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 286/1998 Testo Unico Immigrazione.
      • I titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE (o CE) di cui all’articolo 9 del medesimo Testo Unico (anche se residenti all’estero), solo se rilasciato dalle Autorità italiane. I permessi di soggiorno per motivi familiari o quelli emessi da altri Stati non sono idonei.
      • Coloro che hanno conseguito un titolo di studio emesso da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e/o dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.

4. PROCEDURA

FASE 1 – REGISTRAZIONE E INSERIMENTO ISTANZA

Il richiedente residente all’estero dovrà effettuare la registrazione sul portale del Ministero dell’Interno (https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm) senza l’utilizzo di SPID ma con il proprio indirizzo e-mail.

Si precisa che l’indirizzo e-mail dichiarato sul portale in fase di inoltro della domanda online costituisce domicilio eletto (art. 47 c.c.), si rende pertanto necessaria una frequente consultazione della propria casella di posta elettronica in quanto tutte le comunicazioni relative alla domanda di cittadinanza, ivi comprese richieste di integrazione documentale, convocazioni, notifiche di provvedimenti, ecc. avverranno unicamente tramite canale informatico.

Il richiedente è tenuto a registrare i propri dati con la massima attenzione in quanto questi non potranno essere modificati e, in caso di errore, si dovrà procedere ad una nuova registrazione con altro indirizzo e-mail. In particolare, andranno riportate le generalità indicate nell’atto di nascita (incluse eventuali annotazioni) e/o in atti e documenti formati all’estero dalle competenti autorità straniere (quali atti di matrimonio, documenti d’identità, sentenze di cambio nome/cognome, etc.). In caso di discordanze, il richiedente è tenuto a fornire opportuna documentazione giustificativa.

Nella domanda dovrà essere dichiarata l’eventuale convivenza di figli minori del/della richiedente, nati da una precedente relazione.

Si dovranno dichiarare tutte le residenze dal quattordicesimo anno e non lasciare periodi di tempo non dichiarati.

Non andranno riportati caratteri o segni speciali (per esempio la cediglia, accenti acuti o gravi all’interno della parola, accenti circonflessi, etc.). Sarà possibile inserire solo l’accento sull’ultima lettera utilizzando l’apostrofo, qualora ci sia anche nella lingua di origine.

 

FASE 2 – VERIFICA CONSOLARE

L’Ufficio Consolare sarà automaticamente informato della presentazione della domanda e procederà alle necessarie verifiche. Il richiedente riceverà quindi, in modalità telematica tramite il portale del Ministero dell’Interno, una comunicazione relativa all’accettazione o al rifiuto della propria pratica.

In caso di rifiuto della domanda, si potrà ripresentare la domanda avendo cura di sanare gli errori indicati nel rifiuto stesso e si potranno riutilizzare i pagamenti già effettuati, se si ripresenta la domanda entro un anno.

In caso di accettazione, il richiedente sarà convocato per via telematica presso la Rappresentanza diplomatico-consolare per l’autentica della firma apposta sulla domanda di cittadinanza, per la consegna di tutta la documentazione cartacea in originale, ivi compresa quella già trasmessa per via telematica tramite il Portale, per la riscossione delle percezioni consolari previste.

Tutta la documentazione di cui sopra sarà conservata in originale dalla Rappresentanza diplomatico-consolare, ad eccezione del documento d’identità e del certificato linguistico, per i quali verrà effettuata una copia conforme con relativi pagamenti. (v. diritti consolari).

In tale occasione, si procederà all’identificazione e agli altri adempimenti necessari al perfezionamento della domanda con l’acquisizione in originale della documentazione allegata all’istanza presentata on-line e di ogni altro documento utile per l’istruttoria della stessa, tra cui:

  1. DICHIARAZIONE NOTARILE DI RESIDENZA

E’ necessario produrre una dichiarazione notarile giurata di residenza, apostillata e tradotta in lingua italiana. La traduzione dovrà essere apostillata dal Ministero degli Affari Esteri peruviano (v. Traduttori) .

  1. CERTIFICATO DI CITTADINANZA ITALIANA E DI STATO DI FAMIGLIA DEL CONIUGE

Rilasciati dall’Ambasciata d’Italia in Lima il giorno della convocazione.

 

FASE 3 – VALUTAZIONE e TERMINI DEL PROCEDIMENTO

La valutazione della domanda e la definizione del procedimento sono di esclusiva competenza del Ministero dell’Interno, entro 24 mesi dalla data di presentazione della domanda, prorogabili fino al massimo di 36 mesi. Qualora al termine della valutazione della pratica il procedimento si concluda positivamente, il Ministero dell’Interno invierà il decreto di conferimento della cittadinanza italiana alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per residenza dell’interessato/a.

 

FASE 4 – DECRETO, NOTIFICA E GIURAMENTO

Il decreto di conferimento della cittadinanza italiana verrà notificato – tramite portale – con comunicazione indirizzata al richiedente. All’atto della notifica verranno altresì richiesti documenti volti a verificare la permanenza del vincolo coniugale, con data successiva al decreto, quali, ad esempio (elenco non esaustivo):

  • Atto integrale di matrimonio rilasciato dal competente Comune italiano (non l’estratto) e corrispondente atto estero
  • Certificato penale del Paese di attuale residenza, debitamente legalizzato e tradotto (vedi sezione “Documenti”)

Alla data di adozione del decreto, quindi, non deve essere intervenuto lo scioglimento del matrimonio o dell’unione civile né la separazione personale (sentenza di separazione). Invece, il decesso del coniuge avvenuto dopo la presentazione della domanda di cittadinanza non comporta la decadenza del beneficio.

Entro e non oltre sei mesi dalla notifica, l’interessato verrà convocato presso gli uffici consolari, per prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e alle sue leggi. Il termine di sei mesi è tassativo, decorso il quale si perderà il diritto al conseguimento della cittadinanza.

È previsto il pagamento di una percezione, con le modalità indicate nella sezione “Costi”.

L’atto integrale di matrimonio va richiesto al Comune italiano nei cui registri l’atto risulta trascritto; il certificato penale si richiede alle Autorità competenti nel paese di residenza e dovrà essere in regola con le disposizioni in materia di legalizzazione/apostille e traduzione, come spiegato nella sezione “Documenti”.

La persona interessata presterà giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana pronunciando le seguenti parole:

“GIURO DI ESSERE FEDELE ALLA REPUBBLICA E DI OSSERVARE LA COSTITUZIONE E LE LEGGI DELLO STATO”

L’acquisto della cittadinanza italiana decorrerà dal giorno successivo a quello del giuramento.

Il certificato di nascita originale sarà inviato per la trascrizione al Comune italiano di riferimento insieme alla richiesta di iscrizione all’AIRE e al verbale dell’avvenuto giuramento.

 

5. Costi

  • Contributo di 250€ a favore del Ministero dell’Interno, da pagare esclusivamente tramite PagoPa durante la compilazione della domanda oppure tramite bonifico sul conto corrente indicato dal Ministero dell’Interno (ricevuta da inserire nella domanda online) con eventuali spese a carico di chi dispone il bonifico:

“Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza”
Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.
Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020
Causale del versamento: Richiesta cittadinanza per matrimonio ex art. 5 L. 91/1992 e nome e cognome del richiedente
Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane: BPPIITRRXXX (per bonifici esteri)

Codice BIC/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO)

  • Marca da bollo da 16€ da pagare esclusivamente tramite PagoPa all’Agenzia delle Entrate durante la compilazione della domanda oppure tramite sticker adesivo acquistato in Italia oppure tramite bonifico sul conto corrente della Banca d’Italia, codice IBAN: IT07Y0100003245348008120501, con eventuali spese a carico di chi dispone il bonifico.
  • Articoli della tabella consolare da applicare con relativi importi:
    • Autentica di firma sull’istanza: art. 24 – 14,00 euro
    • Copia conforme del documento di identità in corso di validità: art 71 – 10,00 euro
    • Copia conforme della certificazione linguistica: art. 71 – 10,00 euro
    • Marca da bollo sul decreto di conferimento della cittadinanza: art N/A – 16,00 euro

VEDI QUI DIRITTI CONSOLARI

  1. Contatti e link utili

Trova il tuo Consolato:

https://serviziconsolarionline.esteri.it/ScoFE/services/consulate/find-consulate.sco

Invia la tua domanda al Ministero dell’Interno:

https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm

Informazioni sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale:

https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/cittadinanza/cittadinanza-per-matrimonio-e-unione-civile/

 

In base all’art. 4, comma 5 del D.P.R. n. 572/93 è facoltà del Ministero dell’Interno di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti.

Si ricorda che, ai sensi della direttiva del Ministro dell’Interno del 7 marzo 2012, a partire dal 1° giugno 2012 la competenza ad emanare i decreti di concessione della cittadinanza spetta:

  • al Prefetto per le domande presentate dallo straniero legalmente residente in Italia;
  • al Capo del dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, qualora il coniuge straniero abbia la residenza all’estero;
  • al Ministro dell’Interno nel caso sussistano ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica.

Fa eccezione alla procedura sopra descritta il caso della donna straniera coniugata con cittadino italiano prima del 27 aprile 1983 che, a norma di legge, può acquistare la cittadinanza italiana automaticamente (a condizione che non vi sia stata sentenza di divorzio o che il coniuge non sia deceduto prima del 27.04.1983). La richiedente, in tale caso, dovrà presentare –previo appuntamento- l’atto di nascita in originale con traduzione in italiano, entrambi legalizzati o apostillati, a seconda se il Paese che ha emesso il documento aderisca o meno alla Convenzione dell’Aja, e il documento d’identità. Per la presentazione della domanda è necessario che l’atto di matrimonio, se è stato celebrato all’estero (ad esempio in Perù), sia stato trascritto in Italia. All’atto della presentazione dell’atto di nascita la richiedente dovrà corrispondere il pagamento di un contributo amministrativo pari a Euro 600 in valuta locale (v. tariffe consolari).

CONTATTI:   Per maggiori informazioni e casi particolari, si può inviare un’e-mail all’indirizzo: ambasciata.lima@esteri.it

Riassuntivo delle principali leggi italiane relative alla cittadinanza ed i suoi effetti

1º GENNAIO 1948 – Costituzione della Repubblica italiana

Dalla data di entrata in vigore della Costituzione della Repubblica italiana, le donne italiane possono trasmettere la cittadinanza ai propri figli, sempre e quando non abbiano mai perso la cittadinanza italiana.

Legge n. 555 del 13.6.1912– Sulla cittadinanza italiana (G.U. n. 153 del 30.6.1912). Abrogata dalla legge n. 91/1992.

Principale legge sulla cittadinanza italiana:

  • è italiano il figlio di cittadino italiano;
  • il cittadino italiano trasmette la cittadinanza italiana alla coniuge automaticamente (fino al 27.4.1983);
  • la cittadina italiana che sposa un cittadino straniero che le trasmette la propria cittadinanza perde quella italiana.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 9.4.1975. (Riconobbe il diritto della donna al mantenimento della cittadinanza nel caso di acquisizione involontaria di altra cittadinanza per matrimonio).

Legge n. 151 del 19.5.1975 – Riforma del diritto di famiglia (G.U. n. 135 del 23.4.75), entrata in vigore il 21.9.1975. (Negli articoli nn. 25, 218 e 219 essa recepì le determinazioni della già citata sentenza n. 87/1975 e approntò un dispositivo di recupero della cittadinanza).

Alcuni punti importanti:

  • Da questa data le donne italiane non perdono più la cittadinanza italiana per matrimonio contratto con cittadino straniero che le trasmette la propria cittadinanza automaticamente.
  • Le donne coniugate con cittadino peruviano prima del 24.4.1975, perdono la cittadinanza italiana, ma la possono riacquistare.
  • Le donne italiane coniugate dopo il 24.4.1975 non perdono più la cittadinanza italiana in nessun caso.
  • Per riacquistare la cittadinanza italiana persa per matrimonio con cittadino straniero, basta sottoscrivere un atto di volontà in presenza di due testimoni di cittadinanza italiana. Chiedere informazioni presso l’Ufficio Consolare dell’Ambasciata e chiedere un appuntamento.
  • Le cittadine italiane che hanno riacquistato la cittadinanza italiana dopo il 24.4.1975, possono trasmetterla ai figli che erano MINORENNI alla data del 27.4.1983, nonché alla data del riacquisto, se quest’ultimo è stato effettuato dopo il 27.4.1983.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 28.1.1983. (Riconobbe la trasmissibilità della cittadinanza per via materna).

Legge n. 123 del 21.4.1983 – Disposizioni in materia di cittadinanza (G.U. n. 112 del 26.4.1983), entrata in vigore il 27.4.1983; abrogata dalla legge n. 91/1992. (Abolì l’automatismo nell’acquisizione della cittadinanza italiana per matrimonio, ribadì la facoltà della donna di trasmettere la cittadinanza ed introdusse l’obbligo di opzione per i doppi cittadini).

  • Da questa data, i cittadini italiani non trasmettono più la cittadinanza alle loro coniugi automaticamente Le vedove e/o divorziate prima del 27.4.1983, perdono la cittadinanza italiana.
  • Le vedove e/o divorziate dopo il 27.4.1983, NON perdono più la cittadinanza italiana, anche se acquisita per matrimonio.
  • Dal 27.4.1983, le donne possono trasmettere la cittadinanza italiana ai propri figli minori a tale data, (controllare le limitazioni).
  • Dal 27.4.1983, i coniugi di cittadini italiani (uomini o donne) possono naturalizzarsi italiani per matrimonio, presentando formale richiesta (della durata di circa 2 anni).
  • Se la cittadinanza italiana viene loro concessa, saranno considerati italiani dopo aver ottenuto il relativo Decreto del Ministro dell’Interno e di aver prestato giuramento. Il giorno successivo alla giuramento, sono considerati italiani a tutti gli effetti e deve essere trascritto in Italia in loro atto di nascita.

Legge n. 180 del 15.5.1986 – Modificazioni all’articolo 5 della legge 21.4.1983, n. 123(G.U. n. 113 del 17.5.86), entrata in vigore il 18.5.1986; abrogata dalla legge n. 91/1992. (Estese il termine per l’opzione introdotta dalla legge n. 123/1983 fino all’entrata in vigore di una nuova legge organica sulla cittadinanza).

Parere del Consiglio di Stato n. 1060/90 del 7.11.90. (Vi veniva data definitiva risposta ad alcuni dubbi interpretativi originati dalle innovazioni legislative del 1983).

Circolare del Ministero dell’Interno n. K 28.1 dell’8.4.1991– Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano (v. G. Zampaglione, vol. III, pagg. 476-492).

Circolare del Ministero dell’Interno n. K 31.9 del 27.5.1991– Norme in materia di cittadinanza – Linee interpretative ed applicative.

Legge n. 91 del 5.2.1992 – Nuove norme sulla cittadinanza (G.U. n. 38 del 15.2.1992), entrata in vigore il 16.8.1992.

Circolari del Ministero dell’Interno n. K.60.1 dell’11.11.1992 e n. K 60.1 del 28.9.93, entrambi aventi ad oggetto: Legge 5.2.92, n.91 – Nuove norme in materia di cittadinanza – Linee interpretative.

D.P.R. n. 572 del 12.10.1993 – Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (G.U. n. 2 del 4.1.1994).

D.P.R. n. 362 del 18.4.1994 – Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana (G.U. n. 136 del 13.6.1994).

Circolare del Ministero dell’Interno n. K. 60.1 del 6.5.94 – Adempimenti connessi al D.P.R. n. 572/1993 (v. G. Zampaglione, vol. III, pagg. 476-492).

Parere del Consiglio di Stato n. 199/97 del 5.3.1997. (Si espresse per il mantenimento della cittadinanza italiana della donna coniugata con cittadino italiano e naturalizzata straniera in vigenza della legge n. 555 del 1912).



Approfondimenti
  • Il D.L.4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132 ha introdotto alcune novità in materia di cittadinanza.

    Si riportano di seguito i punti fondamentali:

    1. Naturalizzazioni

    - Importo

    L'importo del contributo dovuto al Ministero dell'Interno per le pratiche di riconoscimento della cittadinanza per naturalizzazione è confermato in € 250,00, ai sensi del novellato art. 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

    Detto importo deve essere corrisposto per tutte le istanze presentate a partire dal 5 ottobre 2018 (qualora l'utente abbia versato solo 200 euro, potrà essere effettuato un secondo pagamento pari a euro 50).

    Si sottolinea che sia il contributo di 250 Euro sia la marca da bollo di 16 Euro, hanno validità di 365 giorni.

    - Requisiti linguistici

    La legge di conversione (in vigore dal 4 dicembre 2018) ha introdotto l'art. 9.1 alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, che prevede, quale condizione per il riconoscimento della cittadinanza ai sensi degli artt. 5 e 9 della suddetta legge, il possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue.

    L'accertamento di detto requisito va effettuato attraverso l'acquisizione di:

    · Un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario; ovvero

    · Una certificazione rilasciata da un ente certificatore.

    Al momento possono considerarsi sicuramente enti certificatori, appartenenti al sistema di certificazione unificato CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità):

    · L'Università per stranieri di Siena

    · L'Università per stranieri di Perugia

    · L'Università Roma Tre

    · La Società Dante Alighieri

    Potranno, pertanto, essere considerate valide ai sensi della norma citata le certificazioni di livello non inferiore a B1 rilasciate dai suddetti enti, eventualmente in regime di collaborazione con i locali Istituti italiani di cultura.

    - Termine procedimentale

    Il termine procedimentale per le istanze di naturalizzazione è stato elevato a 48 mesi dalla data di presentazione della domanda.

    2. Riconoscimenti “iure sanguinis”

    L'art. 14 comma 2 del D.L. n.113 citato è stato soppresso in fase di conversione in legge, pertanto il termine per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza “iure sanguinis” è da intendersi confermato in 730 giorni anche nei casi di istanze fondate su fatti occorsi prima del 1948.