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DICHIARAZIONI CONSOLARI PER CITTADINI STRANIERI IN RIENTRO IN ITALIA DURANTE LO STATO DI EMERGENZA PER PANDEMIA COVID-19

Si forniscono le seguenti indicazioni sulle domande di dichiarazioni consolari di viaggio, richieste fino al 15 dicembre 2021 per il transito verso l’Italia dalle Autorità di frontiera di Spagna, Francia e Olanda.

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Si informa che con Ordinanza del Ministro della Salute del 23 ottobre 2021 la normativa rilevante per gli ingressi dall’estero contenuta nel DPCM 2 marzo 2021 (segnatamente artt. 49 e 50) è stata prorogata fino al prossimo 15 dicembre 2021 (compreso).

Si rammenta, in particolare, la necessità di provvedere a un test molecolare o antigenico da effettuarsi mediante tampone nelle settantadue ore precedenti l’ingresso nel territorio nazionale e l’obbligo di auto-dichiarazione (Passenger Locator Form), da compilare on-line secondo le modalità indicate nel sito https://app.euplf.eu/#/  e, solo in caso di impossibilità, in formato cartaceo, secondo il modulo scaricabile on line dal sito istituzionale del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html  .

Invitando gli interessati a prendere attenta visione di tale normativa, si ricorda che è consentito l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui all’elenco E, fra cui il Perù, nei quattordici giorni antecedenti, solo se ricorrano uno o più dei seguenti motivi, comprovati mediante l’apposita autodichiarazione:
a) esigenze lavorative;
b) assoluta urgenza;
c) esigenze di salute;
d) esigenze di studio;
e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
f) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell’Unione europea, di Stati parte dell’accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano;
g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera f) come definiti dagli art 2 e 3 della diretttiva 2004/38/CE;
h) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo;
i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera h) come definiti dagli art 2 e 3 della diretttiva 2004/38/CE;
l) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva.

E’ fatto, in ogni caso, obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.

Le persone, che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia, in Stati o territori di cui all’elenco E, tra cui il Perù, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e, anche se asintomatiche, si attengono ai seguenti obblighi:

a) compiono il percorso dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia all’abitazione o alla dimora dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario esclusivamente con mezzo privato, fatto salvo il caso di transito aeroportuale a condizione di non allontanarsi dalle aree specificamente destinate all’interno delle aerostazioni.
b) sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di giorni dieci (10) presso l’abitazione o la dimora indicata nella autocertificazione sopra indicata.
c) sottoporsi al termine dell’isolamento di 10 giorni ad un ulteriore tampone molecolare o antigenico. Coloro che abbiano fatto ingresso in Italia prima del 18 aprile 2021, devono completare il periodo di 14 giorni di isolamento e non devono effettuare ulteriori test.
Per maggiori informazioni si rimanda al sito del Ministero della Salute alla pagina relativa agli ingressi dai Paesi dell’allegato E https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto&tab=5

Si rammenta che l’ingresso in Italia per turismo non è in ogni caso al momento consentito

Ciò premesso, poiché le Autorità migratorie di alcuni Paesi di primo ingresso in area Schengen richiedono, in aggiunta al documento nazionale di viaggio e a quanto precede, una dichiarazione rilasciata da parte delle competenti Autorità del Paese UE di destinazione, che attesti la possibilità giuridica di fare rientro in Italia in base alla normativa di emergenza applicabile, l’Ambasciata d’Italia a Lima, sulla base di richiesta dell’interessato corredata da idonea documentazione a supporto delle auto-dichiarazioni di cui agli artt. 49 e seguenti del DPCM 3 marzo 2021, ora contenuti all’art. 5 dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 29 luglio 2021, rilascia, se ne sussistono i presupposti, delle dichiarazioni per agevolare il transito in tali Paesi.

Gli interessati dovranno pertanto presentarsi in orario di ricezione al pubblico (lun.-ven. 8:00 – 11:30) compilando, datando e firmando la modulistica in calce alla precedente informativa e portando idonea documentazione a corredo di quanto dichiarato. Tutta la documentazione ufficiale straniera dovrà essere debitamente apostillata e, se richiesto, tradotta e apostillata secondo le indicazioni contenute a questo link: https://amblima.esteri.it/ambasciata_lima/it/informazioni_e_servizi/servizi_consolari/traduttori

Si applica il tariffario consolare affisso all’Albo Consolare dell’Ambasciata. L’Ufficio si riserva la valutazione di quanto depositato.
Per quanto specificamente riguarda le dichiarazioni consolari per stabile relazione affettiva di cui all’art. 49, lett. l DPCM 2 marzo 2021, si informa che

1. Nel caso in cui il Partner italiano sia iscritto all’AIRE e intenda rientrare in Italia il viaggio sarà possibile rilasciare la dichiarazione solo in presenza di sue documentate ragioni di necessità, urgenza, salute o lavoro.
2. L’ingresso in Italia per turismo non è in ogni caso al momento consentito.
3. La relazione affettiva riguarda esclusivamente le coppie e non i familiari.
4. Oltre a una dichiarazione di responsabilità della parte invitante sulla durata e stabilità della relazione affettiva, accompagnata da copia di un valido documento di identità fra i documenti potranno essere esibiti, a titolo meramente esemplificativo, contratti di affitto o altra documentazione idonea a comprovare una residenza comune, prova di viaggi effettuati congiuntamente, se del caso precedenti visti richiesti anche non a questa Rappresentanza, lavoro presso la stessa società e simili. Questa Ambasciata di riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione e di valutare complessivamente quanto prodotto dagli interessati.
5. Questa Ambasciata si riserva inoltre di intervistare gli interessati e avvisa fin d’ora che non sarà possibile rilasciare dichiarazioni consolari in materia in assenza di documentazione che dimostri l’esistenza di relazioni stabili e continuative nel tempo. A titolo di esempio, legami o conoscenze fugaci e/o occasionali anche (svoltesi interamente via internet) non potranno in questa sede essere tenuti in considerazione.

Si ricorda in ogni caso la necessità di essere in possesso di una polizza sanitaria valida per l’Italia

 MODULISTICA (anche scaricabile dall’apposita sezione di questo sito internet)

https://amblima.esteri.it/ambasciata_lima/resource/doc/2021/06/richiesta_dichiarazione_consolare.docx

https://amblima.esteri.it/ambasciata_lima/resource/doc/2021/06/lettera-invito-per-turismo.pdf

https://amblima.esteri.it/ambasciata_lima/resource/doc/2021/06/dichiarazione_sostitutiva_di_certificazione.docx

 

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Si informa l’utenza che a partire dal 6 dicembre 2021 non saranno più accettate prenotazioni aeree per l’ottenimento di una dichiarazione consolare di viaggio durante lo stato di emergenza Covid-19 eseguite dalle seguenti agenzie di viaggio:

– HAVANA S.r.l., con sede in Milano, via Bertolazzi nr. 20 (tel. 02-70608257);

– ASIANET, con sede in Cremona, via Dante nr. 47 (tel. 320-9042815/333-2421868/0372-431893).