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Servizi elettorali

L’Ufficio Servizi Elettorali si ocupa della gestione di tutti gli appuntamenti elettorali nazionali ed europei, nei quali gli aventi diritto al voto residenti nella circoscrizione sono chiamati a partecipare.

 

Elezioni politiche e referendum

I cittadini italiani residenti all’estero hanno diritto di voto per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, nonchè per i referendum popolari abrogativi e confermativi.

In occasione delle elezioni politiche, essi votano nella Circoscrizione Estero per eleggere 12 Deputati e 6 Senatori.

La Circoscrizione Estero è suddivisa in 4 ripartizioni geografiche: a) Europa; b) America Meridionale; c) America Settentrionale e Centrale; d) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

Gli elettori votano per le liste presentate nelle ripartizioni geografiche di rispettiva residenza. In ciascuna ripartizione vengono eletti un Deputato ed un Senatore, mentre i rimanenti seggi sono distribuiti fra le ripartizioni in proporzione al numero dei residenti.

Hanno diritto di voto tutti i cittadini italiani residenti all’estero che abbiano compiuto i 18 (per l’elezione della Camera) ed i 25 (per il Senato) anni d’età, e che siano iscritti nelle liste elettorali che verranno predisposte sulla base di un elenco aggiornato dei residenti all’estero, frutto dell’unificazione dell’AIRE dei Comuni e degli schedari consolari.

Per favorire l’aggiornamento dei dati, la Legge 459 dispone l’obbligo, per gli elettori, di comunicare all’Ufficio consolare i propri dati aggiornati.

I candidati inseriti nelle liste elettorali presentate in ciascuna ripartizione geografica devono essere residenti ed elettori di tale ripartizione.

Il voto dei cittadini italiani residenti all’estero viene espresso per corrispondenza. Entro 18 giorni prima della data delle elezioni, l’Ufficio consolare invia a tutti gli elettori un plico contenente il certificato elettorale; la scheda o le schede elettorali con una busta piccola in cui inserirle, nonchè una busta grande preaffrancata recante l’indirizzo dell’Ufficio consolare stesso; le liste dei candidati; un foglio esplicativo sulle modalità del voto; il testo della Legge 459/2001. L’elettore deve spedire le schede votate all’Ufficio consolare entro 10 giorni prima della data delle elezioni. L’Ufficio consolare provvede al rapido invio delle schede in Italia, in modo che lo spoglio possa essere effettuato congiuntamente a quello delle schede votate in territorio nazionale.

Gli elettori che, a 14 giorni dalla data delle elezioni, non abbiano ricevuto il plico elettorale possono farne richiesta presentandosi di persona al proprio Ufficio consolare.

Le Rappresentanze diplomatiche concludono intese con i Governi degli Stati ove risiedono cittadini italiani per garantire che il voto per corrispondenza venga esercitato in condizioni di uguaglianza, libertà e segretezza; e che nessun pregiudizio possa derivarne per il posto di lavoro e per i diritti degli elettori. I cittadini italiani residenti nei Paesi con cui non sia stato possibile concludere tali intese potranno votare esclusivamente facendo rientro in Italia.

Anche lo svolgimento della campagna elettorale verrà regolato da apposite forme di collaborazione con i Governi esteri, la cui mancata instaurazione peraltro, a differenza di quanto accade per le intese di cui sopra, non precluderà l’esercizio del voto per corrispondenza.

I cittadini italiani residenti all’estero non hanno l’obbligo di votare per corrispondenza. La Legge 459 prevede infatti che l’elettore possa optare per l’esercizio del diritto di voto in Italia, rientrando nel territorio nazionale e votando per i candidati che si presentano nella circoscrizione relativa alla sezione elettorale nazionale in cui è iscritto.

L’elettore che intenda rientrare in Italia per votare dovrà darne comunicazione scritta al proprio Ufficio consolare entro il 31 dicembre dell’anno precedente la scadenza naturale della legislatura o, in caso di scioglimento anticipato delle Camere, entro 10 giorni dall’indizione delle elezioni. L’opzione è valida per una singola consultazione elettorale o referendaria.

Non è previsto alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute dall’elettore che abbia optato per l’esercizio del voto in Italia.

Il voto in Italia resta peraltro la modalità obbligatoria per i cittadini italiani residenti nei Paesi con i cui Governi non sia stato possibile concludere le intese sopra citate, nonchè per quelli residenti in Paesi la cui situazione politico-sociale non garantisca, anche temporaneamente, il rispetto delle condizioni oggetto di tali intese. In tali casi, ed inoltre per gli elettori che risiedano in Paesi privi di Rappresentanze diplomatiche italiane, è previsto il diritto al rimborso del 75% delle spese di viaggio per il rientro in Italia. A tal fine, l’elettore dovrà presentare apposita istanza al proprio Ufficio consolare, corredata del certificato elettorale e del biglietto di viaggio.

Elezioni Europee

La legge 459/2001 sull’esercizio del diritto di voto all’estero non si applica alle elezioni europee, che sono regolate dalla legge 24 gennaio 1979 n.18 e successive modificazioni.

Alle elezioni europee non si applica quindi il sistema del voto per corrispondenza: gli elettori italiani aventi diritto e stabilmente residenti nei Paesi dell’Unione Europea, possono infatti recarsi presso le apposite sezioni elettorali istituite in loco dalla nostra rete diplomatico-consolare.

Gli elettori italiani residenti all’estero possono anche optare, entri i termini previsti dalla legge, per il voto a favore dei candidati del Paese di residenza; essi possono anche tornare in Italia, usufruendo di agevolazioni tariffarie nei viaggi, e votare presso il proprio comune di residenza.

Elezioni Comites

I membri dei COMITES sono eletti sulla base di liste di candidati sottoscritte dai cittadini italiani residenti in ogni circoscrizione consolare.

I cittadini italiani maggiorenni residenti all’estero, iscritti nelle liste elettorali, possono votare per corrispondenza (secondo il sistema previsto dalla legge 459 del 2001), senza più doversi recare di persona al seggio, come avveniva in passato.

Per porre in grado il cittadino di votare per posta, l’ufficio consolare invia a casa di ciascun elettore, nel termine previsto dalla legge, un plico contenente tutto il materiale elettorale ed un foglio informativo illustrante le modalità di voto.

Il cittadino esprime il proprio voto, avendo cura di seguire attentamente le istruzioni, quindi restituisce per posta al proprio ufficio consolare la scheda, utilizzando la busta già affrancata. La busta va inviata al più presto possibile.

Elezioni CGIE

Il CGIE – Consiglio Generale degli Italiani all’Estero – è composto da 94 membri che durano in carica 5 anni. Di questi, 65 sono eletti in rappresentanza della comunità italiane residenti all’estero.

I membri elettivi sono scelti da un’assemblea formata per ciascun Paese – o raggruppamento di Paesi – dai COMITES regolarmente costituiti e dalle associazioni delle comunità italiane, in numero non superiore al 30% dei componenti dei COMITES nei Paesi europei e del 45% in quelli transoceanici.

Nei paesi in cui non sono costituiti i COMITES, le associazioni delle comunità italiane ivi operanti da almeno 5 anni propongono alla rappresentanza diplomatica un numero di nominativi doppio rispetto a quello previsto.

I restanti 29 membri di nomina governativa sono designati come segue:

  • 10 dalle associazioni nazionali dell’emigrazione;
  • 7 dai partiti che hanno rappresentanza parlamentare;
  • 9 dalle confederazioni sindacali e dai patronati maggiormente rappresentativi e che siano rappresentati nel CNEL (Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro);
  • 1 dalla Federazione nazionale della stampa;
  • 1 dalla Federazione unitaria della stampa italiana all’estero;
  • 1 dall’organizzazione più rappresentativa dei lavoratori frontalieri.

 

Normativa Comites – CGIE

IL CONSIGLIO GENERALE DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO (C.G.I.E)

Istituito con Legge 6 novembre 1989, n. 368 (modificata dalla Legge 18 giugno 1998, n. 198), e regolamentato dal D.P.R. 14 settembre 1998, n. 329, il C.G.I.E. svolge attività consultiva per il Governo sui grandi temi di interesse per gli italiani all’estero. Esso rappresenta il primo passo nel processo di sviluppo della “partecipazione” attiva alla vita politica del paese da parte delle collettività italiane nel mondo e costituisce l’organismo essenziale per il loro collegamento permanente con l’Italia.

Il Consiglio Generale degli Italiani all’Estero si riunisce a livello di Assemblea plenaria, Commissioni Continentali e Commissioni Tematiche. Esso è composto da 94 membri, di cui 65 eletti direttamente dagli italiani all’estero ogni cinque anni attraverso le assemblee elettorali locali (le ultime elezioni hanno avuto luogo nel giugno 2004, sulla base di una ripartizione geografica definita da un Decreto del Ministro degli Affari Esteri del 4 maggio 2004). Ai membri elettivi ne vanno aggiunti 29 nominati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione delle Associazioni nazionali dell’emigrazione, dei Partiti con rappresentanza parlamentare, delle Organizzazioni sindacati e dei Patronati maggiormente rappresentativi.

Il Presidente del CGIE è il Ministro degli Affari Esteri, mentre sono elettive le cariche del Segretario Generale (che convoca l’Assemblea plenaria e il Comitato di Presidenza, ne dirige i lavori e dà esecuzione alla decisioni assunte); dei quattro Vice Segretari Generali per le tre aree geografiche (Europa e Africa del Nord; America Latina; Paesi Anglofoni Extraeuropei) e per il gruppo dei membri nominati dal Governo; e del Comitato di Presidenza (composto in totale da 17 membri), che si riunisce almeno 6 volte l’anno.

Nelle due Assemblee plenarie annuali, il CGIE, organo consultivo, esamina i problemi delle comunità italiane all’estero, formula pareri, proposte e raccomandazioni in materia di iniziative legislative o amministrative dello Stato o delle Regioni, accordi internazionali e normative comunitarie concernenti le comunità italiane all’estero. In particolare, il CGIE formula il parere obbligatorio sugli orientamenti del Governo concernenti le seguenti materie: stanziamenti dello Stato in favore delle comunità all’estero; programmi pluriennali e relativi finanziamenti per la politica scolastica, la formazione professionale e la tutela sociale e previdenziale; criteri per l’erogazione dei contributi ad associazioni nazionali, patronati, enti di formazione professionale, organi di stampa e di informazione; programmi radiotelevisivi per le comunità all’estero; linee di riforma dei servizi consolari, scolastici e sociali.

 

COMITATI DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO (COM.IT.ES.)

Istituiti con legge n. 205/1985, i Com.It.Es. sono organismi rappresentativi della nostra collettività, eletti direttamente dagli italiani residenti all’estero in ciascuna Circoscrizione consolare ove risiedono almeno 3 mila connazionali; anche in realtà ove vivono meno di 3 mila cittadini italiani, i Comitati possono essere nominati dall’Autorità diplomatico-consolare.

La normativa sui Com.it.Es. è stata profondamente innovata dalla legge 26 ottobre 2003, n. 286 e dal D.P.R. 29 dicembre 2003 , n. 395 (Regolamento di attuazione). Fra le numerose novità, si segnala in primo luogo l’introduzione del voto per corrispondenza nella elezione dei Comitati; la legge rinvia alle procedure previste dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459: pertanto, la base elettorale è la medesima di quella contemplata per l’elezione dei rappresentanti al Parlamento nazionale.

I Com.It.Es. sono composti da 12 membri o da 18 membri, a seconda che vengano eletti in Circoscrizioni consolari con un numero minore o maggiore di 100 mila connazionali residenti, quali essi risultano dall’elenco aggiornato utilizzato per eleggere i rappresentanti al Parlamento nazionale. Il Comitato, una volta eletto, può successivamente decidere di cooptare 4 o 6 componenti, cittadini stranieri di origine italiana.

Elemento di particolare novità è costituito dall’art. 1, co. 2 della legge 286/2003, che definisce per la prima volta i Com.It.Es. “organi di rappresentanza degli italiani all’estero nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari”; in tal modo, si valorizza il loro ruolo, tanto nei confronti delle collettività di cui sono espressione, tanto dell’Autorità consolare. La nuova legge enfatizza infatti gli stretti rapporti di collaborazione e cooperazione che debbono instaurarsi fra Autorità consolare e Comitati, anche attraverso il “regolare flusso di informazioni”.

Con riguardo alle loro funzioni, i Com.It.Es., anche attraverso studi e ricerche, contribuiscono ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della comunità di riferimento; particolare cura viene assicurata alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunità, all’assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport ed al tempo libero.

I Comitati sono anche chiamati a cooperare con l’Autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella Circoscrizione consolare. A seguito delle elezioni del marzo 2004, operano oggi 126 Com.It.Es., diffusi in 38 Paesi: di questi, 69 si trovano in Europa, 23 in America latina, 4 in America centrale, 16 in Nord America, 7 in Asia e 7 in Africa.